Come non applicare marca da bollo sulle ricevute: il bollo virtuale
Bollo virtuale: Come funziona l’imposta, come farne richiesta e quando può essere fatta?
La cosa che ci domandiamo sempre e se occorre mettere o no l’imposta di bollo sulle ricevute della associazione. Infatti, come noto, al momento in cui emettiamo una ricevuta, oppure una fattura esente dall’Imposta sul valore aggiunto (IVA), quando questa supera il limite dei €77,47 occorre inserire una marca da bollo da 2,00€.
Quando è dovuto il bollo nell’associazione?
Come al solito nel nostro BLOG e nelle nostre GUIDE parliamo sempre e solo verso il Non Profit (Associazioni e Enti del Terzo Settore) per cui vi invitiamo a leggere in questo articolo i casi in cui è dovuto il bollo.
La marca da bollo è definito come un tributo alternativo all’IVA, pertanto va applicata in quei casi previsti dalle norme dove non si applica IVA.
Quando è dovuto il Bollo?
Si applica la marca da 2 € sulle fatture, ricevute e documenti > di € 77,47 (privi di IVA);
Quando non è dovuto il Bollo?
Non è dovuta imposta di bollo nei seguenti casi:
– Onlus iscritte all’apposita Anagrafe presso l’Agenzia delle Entrate
– Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato (L.266/91)
– Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni
Come può essere pagato il Bollo?
Ci sono 3 modalità per pagare il bollo nel caso dell’associazione che deve apporre l’imposta nei sui documenti.
- Acquistare il Bollo adesivo e apporre la marca sul documento (le marche acquistate dal tabaccaio per intenderci);
- Bollo virtuale su Fattura Elettronica: pagare annualmente con modello F24 i bolli “virtuali” applicati sui documenti digitalizzati come la fattura elettronica (per questo leggi l’articolo sul nuovo E-Bollo);
- Bollo virtuale previa autorizzazione dell’agenzia delle entrate, quindi liquidarla come previsto dalle norme.
In tutti i casi dove l’associazione incassa un corrispettivo specifico, questa può emettere una ricevuta non fiscale che dovrà riportare l’imposta di bollo da 2 Euro qualora l’importo superi i 77,47 Euro.
Imposta di bollo “assolta virtualmente”: come funziona?
Hai presente quando nelle fatture della ASL per le analisi cliniche, per esempio, c’è scritto in fondo “imposta di bollo assolta in modo virtuale”?
Ecco, quello è un tipico caso di assolvimento da parte della ASL dell’imposta di bollo non tramite apposizione della marca da bollo adesiva, ma per il tramite di versamenti cumulativi che la ASL fa all’Agenzia delle entrate.
É possibile per l’associazione assolvere cumulativamente al bollo pagato?
L’assolvimento virtuale del Bollo non è una pratiche che ciascuna associazione può decidere deliberatamente, piuttosto va seguita una procedura di autorizzazione presso l’agenzia delle entrate. Chi lo fa deliberatamente senza seguire questa procedura si tema possa cadere in sanzione nel caso di accertamento fiscale.
Iter di richiesta della autorizzazione al Bollo Virtuale Agenzia Entrate
A partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono:
- presentare una dichiarazione consuntiva contenente il numero degli atti e documenti emessi nell’anno solare precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l’apposito modello.
- La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente on line o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
- Il modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni nei casi di rinunzia all’autorizzazione, di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata della stessa tipologia.
Modelli da usare per la richiesta di autorizzazione al Bollo virtuale
Per inoltrare tale domanda potete usare i seguenti moduli resi disponibili dall’agenzia delle entrate:
Potresti essere interessato anche a:
CONDIVIDI L'ARTICOLO: