Cassazione: Presidente responsabile dei debiti di un’associazione
Cassazione: il Presidente è responsabile dei debiti tributari di un’associazione sportiva.
La Cassazione si è pronunciata sul ricorso promosso da una Associazione Sportiva circa i debiti tributari dell’associazione ed il ricorso dell Presidente non è stato esentato.
Analizziamo cosa è accaduto nell’episodio contestato dall’Agenzia Molisana ad una Associazione e definito dalla Corte di cassazione.
Il fatto contestato: omesso versamento di IVA
Il Presidente di una Associazione Sportiva del Molise aveva promosso un ricorso al fine di evitare sanzioni e recuperi di imposta per omesso versamento dell’Iva trimestrale di una Associazione sportiva dilettantistica. La Commissione provinciale aveva accolto tale ricorso della Associazione mentre era stato rigettato dalla Commissione Regionale dell’A.E. del Molise.
Inoltre il Legale rappresentante aveva invocato l’articolo 38 del Codice Civile ribadendo la sua personale estraneità alla vicenda, ovvero sollevando se stesso da ogni responsabilità.
Cosa dice il Codice civile a proposito della responsabilità del Presidente dell’associazione?
nei contraddittori con l’Agenzia delle Entrate, spesso viene citato tale articolo nel caso di Associazioni prive di personalità giuridica (non riconosciute) dove la responsabilità ricadono sulla Associazione medesima e sul Legale rappresentante o Organo amministrativo.
L’articolo 38 del Codice Civile (OBBLIGAZIONI) recita: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.”
Il Presidente intendeva non rispondere solidalmente delle obbligazioni
In occasione di contestazione dei fatti in Cassazione, il Presidente aveva asserito l’estraneità della sua figura personale nella responsabilità delle sanzioni comminate per mancato versamento dell’Iva.
Egli si diceva estraneo poiché non coinvolto direttamente nella gestione operativa dell’associazione così cercando di non rispondere solidalmente alle obbligazioni (multe) proprio in virtù di quanto stabilito con l’articolo 38 del Codice civile in tema di obbligazioni.
Il Debito tributario non esenta il Legale rappresentante
La Corte di Cassazione ha coinvolto il Presidente nelle obbligazioni nate dalla Sanzione per omesso versamento dell’Iva superando quanto egli sosteneva in merito alle obbligazioni di una Associazione non riconosciuta.
La Corte di Cassazione infatti sostiene che il Legale Rappresentante di un’associazione non riconosciuta, ai fini dei debiti tributari, non possa essere considerato estraneo ai fatti. Pertanto ne dovrà rispondere in solido, stabilendo così il principio di autonomia del diritto tributario su quello civile.
Il motivo della decisione
Quello che rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima in materia tributaria è, non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’ente, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità.
La Cassazione ha condannato il ricorrente, oltre alle sanzioni e al recupero fiscale di quanto non versato, anche al pagamento di Euro 4.100 per le spese del giudizio.
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