Cosa accade a chi non modifica lo Statuto entro il 3 agosto?
La telenovela delle modifiche statutarie delle tante associazioni che migrano al registro del terzo settore, ha un nuovo punto fermo determinato dalla nota recente del ministero del lavoro.
Il 31 maggio 2019, infatti, il Ministero del Lavoro ha pubblicato una nota con la quale dà ulteriori chiarimenti rispetto la fatidica data del 3 agosto per le modifiche allo statuto per diventare enti del terzo settore.
Chi riguarda?
Tale nota è tale aggiornamento e modifica dello statuto, riguarda le tante associazioni onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e gli enti con personalità giuridica. Cosa accadeva prima di questa nota? È stata resa obbligatoria la modifica degli Statuti per convenire alle regole degli enti del terzo settore entro il 3 agosto del 2019. Tuttavia, ciò che non era chiaro è cosa accadeva a chi non fosse adeguato entro il 3 agosto.
Infatti, la questione principale è rappresentata dalla perdita dei benefici fiscali nel periodo transitorio, e delle maggioranze per l’approvazione di dette modifiche statutarie. Con la nota del Ministero del Lavoro dello scorso 31 maggio, si dà ampia chiarezza a tutte queste confuse regolette.
Come fare le modifiche degli statuti per ETS?
Il Ministero ha reso noto con la Circolare del 31 maggio, che trovate in fondo all’articolo, le modalità e gli effetti delle modifiche statutarie per adempiere alle disposizioni per rientrare fra gli Enti del Terzo Settore.
Cosa accade se non effettuo le modifiche entro il 3 agosto?
La Circolare del Ministero è stata molto chiara rispetto a cosa accade a chi non effettua tale modifica entro il 3 agosto 2019. Agli Enti che dovessero fare dopo il termine del 3/8 la modifica statutaria, potrà:
- Fare l’ingresso nel Registro del Terzo Settore (RUNTS);
- Deliberare in Assemblea Straordinaria le modifiche dello statuto (dopo il 3/8);
- Avvalersi comunque delle agevolazioni fiscali nel periodo transitorio anche senza modifica dello statuto.
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