Cosa sono l’Atto Costitutivo e lo Statuto di un’Associazione Sportiva Dilettantistica
Al momento della costituzione dell’Associazione Sportiva, i Soci condividono le finalità sociali nell’Atto costitutivo e nello Statuto.
Nell’atto costitutivo e statuto dell’associazione sono inserite infatti le norme che regoleranno la vita associativa della nascente Associazione sportiva dilettantistica, per cui è un documento di fondamentale importanza.
Prima di iniziare vi informiamo che Statuto e Atto costitutivo sono due elementi obbligatori per le Associazioni Sportive che intendono richiedere l‘affiliazione al CONI, alle Federazioni Sportive e soprattutto al fine delle agevolazioni fiscali Legge 398 del 1991.
Innanzi tutto facciamo una distinzione fra atto costitutivo e statuto.
Cos’é l’atto costitutivo dell’associazione?
L’atto costitutivo è il contratto che dà vita all’associazione ed è la prova della sua esistenza e la certificazione che delle persone (Soci) si sono unite al fine di creare l’associazione per la realizzazione delle finalità sociali. L’atto costitutivo è pertanto “il verbale” dove si riepilogano le informazioni relative la costituzione e dove vengono inserite le prime decisioni della Associazione come per esempio le cariche sociali.
Cosa deve contenere l’atto costitutivo di un’Associazione Sportiva?
Nell’atto costitutivo solitamente inseriamo alcune informazioni quali:
- Denominazione dell’ente;
- Generalità degli intervenuti (Nome, Cognome, codice fiscale, estremi documenti, ecc.);
- La data ed il luogo della riunione;
- Finalità dell’associazione;
- Determinazione delle cariche;
- Norme transitorie.
DOWNLOAD: Scarica l’atto costitutivo per una Associazione sportiva (Microsoft Word).
Cos’é lo Statuto di una associazione?
Lo Statuto dell’Associazione è il regolamento che disciplina l’attività istituzionale dell’Associazione pertanto ciò che viene riportato all’interno di questo documento è di fondamentale importanza.
Riguardo le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le norme che regolano lo statuto sono ben precise al fine di trovare accoglimento al Registro del CONI, elemento indispensabile per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Le disposizioni si applicano allo stesso modo per Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche costituite in Società di capitali senza fine di lucro.
Cosa deve contenere lo Statuto di un’Associazione Sportiva?
Lo Statuto delle Associazioni Sportive Dilettantistiche dovrà prevedere i seguenti contenuti minimali alcuni dei quali disciplinati dall’art. 90 della Legge 289 del 2002.
- Assenza di fini di lucro;
- Rispetto del principio di democrazia interna;
- Organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- Disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
- Gratuità degli incarichi degli amministratori;
- Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
- Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi;
- Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- Disciplina uniforme del rapporto associativo per garantirne l’effettività (escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa);
- Diritto di voto per gli associati o partecipanti maggiori di età per approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi dell’associazione;
- Eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- Principio del voto singolo;
- Sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione.
- Quota o contributo associativo non trasmissibile (ad eccezione del trasferimento a causa di morte) e non rivalutabile;
- Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DOWNLOAD: Scarica lo Statuto tipo dell’Associazione Sportiva (Microsoft Word).
Registrazione di Atto costitutivo e Statuto in Agenzia Entrate
Statuto e Atto costitutivo andranno registrati in Agenzia delle entrate per la cosiddetta opposizione ai terzi. Nell’articolo che segue abbiamo descritto quanto costa aprire una associazione in termini di registrazione di questi documenti in Agenzia delle entrate.
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