Opzione legge 398/1991 per associazioni: Comunicazione alla SIAE e Quadro VO

Opzione legge 398/1991 per associazioni

26 Aprile 2016

Categoria: Blog

Per godere del regime agevolato Legge 398/1991 l’associazione deve compiere 2 comunicazioni.

Questo particolare regime, dà la possibilità alle Associazioni di godere di un regime contabile, fiscale e tributario di favore rispetto alla tassazione ordinaria. Per rientrare in questo regime di favore, vi sono almeno 2 passi da compiere: la comunicazione alla SIAE di riferimento ed aver esercitato l’opzione legge 398/1991 nella prima dichiarazione dei Redditi utile (Unico Enti non commerciali).

Comunicazione alla SIAE tramite raccomandata A/R

Abbiamo più volte dibattuto se occorre compiere detta comunicazione oppure no, ovvero se la SIAE ne ha la titolarità. Ci soffermiamo in questo articolo al comportamento prudente e pertanto raccomandato.

Tale comunicazione va fatta appunto tramite lettera raccomandata da inviare alla SIAE (PDF) in via preventiva. Subito successiva pertanto alla costituzione dell’associazione e limitatamente a coloro che intendano avvalersi del regime agevolato 398.

Tuttavia la normativa recente e le recenti risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate hanno introdotto in proposito l’istituto del comportamento concludente del contribuente che sostituisce la comunicazione SIAE nei casi in cui questa non fosse stata fatta.

Legge 398/1991: Il quadro VO del Modello Unico Enti non Commerciali

L’Associazione che intende beneficiare del Regime forfettario Legge 398/1991, deve esercitare l’opzione attraverso la prima dichiarazione dei redditi (Unico Enti non Commerciali) e più precisamente con la presentazione del quadro VO.

In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione dell’opzione, la stessa resta valida in virtù del comportamento concludente, ma l’inadempimento formale espone il contribuente ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 258,23 euro e 2.065,83 euro.

Cosa succede se non ho fatto le comunicazioni?

A tal proposito si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare 209/E/98 in cui giustifica il comportamento concludente in luogo della preventiva comunicazione comunque sufficiente per beneficiare delle agevolazioni. Cosa diversa dall’esercizio dell’opzione all’atto della prima dichiarazione utile.

 

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