Pubblicità e sponsorizzazioni: detrazione unificata al 50%.
Dopo anni di confusione, finalmente il Decreto sulle Semplificazioni Fiscali mette la parola fine sulla famigerata interpretazione delle prestazioni di Pubblicità e Sponsorizzazione. Cosa succede alle associazioni?
Con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, viene unificata la percentuale di detrazione forfettaria dell’IVA portandola al 50% sia per le prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione.
Per le associazioni questo comporta una novità fondamentale! Infatti, in sede di controllo l’Amministrazione Finanziaria riprendeva a tassazione i ricavi sostenuti dalle Società sportive per pubblicità (detrazione forfettaria al 50%) qualificandoli come ricavi da sponsorizzazione recuperando pertanto la quota forfettaria effettivamente detraibile, ovvero il 10% del totale IVA.
Questo ha causato per le associazioni di ogni genere dei contenziosi che in alcuni casi ha portato alla chiusura delle attività sportive ed alla responsabilità, in ultima istanza, del Legale Rappresentante che si trovava a dover rispondere in prima persona ad ingenti Sanzioni.
L’art. 29 del decreto sulle semplificazioni fiscali modifica quindi l’art. 74, comma 6) del DPR 633/1972 unifica al 50% la detrazione forfettaria IVA riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione con quelle di pubblicità.
Và dato atto al Governo di aver modificato una questione che le Società Sportive attendevano da tempo. La scelta del Governo è stata motivata attraverso la nota che segue: “La semplificazione è operata nell’ottica della riduzione del contenzioso (dovuto in particolare alle difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione)”.
Retroattività del decreto
La novella è stata pubblicata in gazzetta ufficiale ed entra in vigore dal 13 dicembre 2014 (guarda qui). Ci si domanda tuttavia se il decreto si possa applicare retroattivamente. Ovvero se, anche nel caso di futuro accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria si possa fare appello ad una legge che difenda da eventuali contestazioni. Molto probabilmente questa legge non consentirà la retroattività pertanto potrà valere solo dal momento della pubblicazione in gazzetta ufficiale. Tuttavia si attendono chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
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