Antieconomicità delle sponsorizzazioni alle ASD
Guida alla normativa sulla deducibilità delle sponsorizzazioni e alle regole per evitare il giudizio di antieconomicità dal parte dell’agenzia fiscale.
Gli sponsor per le Associazioni Sportive rappresentano uno dei principali bacini da cui attingere finanziamenti e possibilità di crescita. La normativa in merito è al quanto dibattuta e controversa.
Deducibilità integrale secondo l’art. 90 L. 289/2002
La Dottrina prevalente e l’articolo 90 comma 8 della legge 289/2002, a questo riguardo, ammette che le spese di sponsorizzazione abbiano diritto ad avere il medesimo trattamento delle spese di pubblicità, ovvero una deducibilità integrale, in quanto lo scopo è lo stesso: veicolare l’immagine di un prodotto commerciale o di un marchio.
Può capitare, però, che l’Agenzia delle Entrate contesti la deducibilità delle spese di sponsorizzazione, a causa della presunzione di una loro cosiddetta antieconomicità.
Maggiori contestazioni per “antieconomicità”
Quelle di seguito sono le contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate solitamente:
- un investimento antieconomico non commisurato a surplus di ricavi;
- mancanza di inerenza con gli obiettivi della promozione (es. Impresa con target BtoB che sponsorizza una ASD provinciale);
- non corrispondenza geografica tra società sponsorizzata e bacino di utenza dello sponsor;
Quali sono i criteri per ottenere la deducibilità delle spese di sponsorizzazione?
La circolare 21/E/2003 dell’Agenzia delle Entrate enuncia i principi cardine su cui si fonda la pretesa di deducibilità di tali spese, che vanno seguiti onde evitare un rigetto da parte dall’Agenzia delle Entrate stessa.
Requisiti per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione e pubblicità
- Limite massimo annuo pari a 200 mila euro erogato in favore delle Società Sportive;
- evidente relazione tra gli importi erogati e l’attività della società beneficiaria;
- Deve essere chiaro il rapporto sinallagmatico di prestazioni corrispettive tra i due soggetti, tra la promozione dell’immagine della società sponsorizzante e l’attività messa in essere dalla sponsorizzata.
Le sponsorizzazioni alle ASD sono deducibili come “presunzione assoluta”?
Per facilitare il percorso verso la deducibilità esistono comunque dei passaggi da seguire per rientrare in toto nella normativa di riferimento:
– le Asd devono risultare regolarmente iscritte al Registro del Coni;
– il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve evidenziare le prestazioni corrispettive delle parti, il dettaglio delle attività poste in essere e gli obblighi derivanti da tale contratto. Il contratto, inoltre, dovrà riportare la durata delle varie prestazioni e le ragioni economiche su cui si basa la scelta di sponsorizzazione;
– tutta la documentazione relativa, come ad esempio i marchi sulle magliette da gioco, locandine e altro materiale simile, dovrà essere raccolta e ricondotta al contratto posto in essere;
– L’Impresa Sponsorizzante redigerà un documento finale di sintesi, dove saranno indicate tutte le attività di promozione con i relativi obblighi;
– Una volta che la società avrà fornito la prova dell’effettività dell’operazione di promozione svolta, la normativa esonera il contribuente da un eventuale ulteriore prova di fronte alle contestazioni dell’amministrazione fiscale riguardante l’antieconomicità delle spese di sponsorizzazione. Si tratta, infatti, di una presunzione ex lege, che trova il suo fondamento nell’articolo 90 comma 8 della legge 289/2002.
CONDIVIDI L'ARTICOLO: