Sponsorizzazione ASD

Sponsorizzazione verso ASD: La Sentenza della Cassazione

31 Luglio 2017

Categoria: Blog

Le Sponsorizzazioni per le ASD sono inattaccabili fino a 200.000 Euro. Lo dice la Sentenza della Cassazione.

L’Agenzia delle Entrate sino ad ora contemplava in sede di accertamento la deducibilità piena di Spese di Promozione e Pubblicità di Imprese verso Associazione e Società sportive solo  in presenza dei requisiti posti dal TUIR riguardanti l’inerenza del costo e l’economicità dello stesso. Con due recenti sentenze della Corte di Cassazione, l’interpretazione viene ribaltata appannaggio di un approccio che rende automatica la piena deducibilità di tali spese fino a 200.000 Euro.

L’agenzia non può disconoscere questi costi poiché è prevista una presunzione assoluta.

La Cassazione torna a parlare di nell’ordinanza n. 7202 e n. 8981/2017 della piena deducibilità per le imprese delle sponsorizzazioni pubblicità concesse a Associazioni e Società Sportive. Tale presunzione, giudicata ASSOLUTA dalla Corte, afferma pure le norme di comportamento del rapporto fra Sponsor e Sponsorizzato.

Che cosa afferma la cassazione?

I giudici della Corte di Cassazione stabiliscono che quella sancita dall’articolo 90, comma 8, L. 289 del 2002, è una “presunzione assoluta” oltre che della natura di “spesa pubblicitaria”. Stessa validità vale anche per il principio di inerenza della spesa fino a 200.000 euro, soglia prefissata dalla norma.

La Cassazione qualifica come spesa pubblicitaria la somma concessa alle ASD e SSD come presunzione assoluta. Inoltre la cassazione valida e mette fine alla contestazione più classica dell’inerenza delle spese e dell’antieconomicità.

Quando viene contestata l’inerenza?

Il Principio dell’inerenza è un principio per la determinazione del reddito d’impresa e viene considerato come quel costo deducibile che ha un nesso causale, un collegamento, tra il costo stesso e l’attività d’impresa del reddito tassato.

In genere l’agenzia delle entrate contestava a talune aziende i costi sostenuti per la promo/pubblicità delle Società sportive giudicandole non inerenti rispetto all’attività d’impresa. Spesso, ad esempio, poiché l’impresa con mercati esteri andava a sponsorizzare realtà sportive troppo locali per essere giudicate inerenti.

Quando viene contestata l’anti-economicità?

Il Principio dell’antieconomicità è utilizzato dall’amministrazione finanziaria per il cosiddetto diritto alla detrazione delle Imposte. In tale caso, l’Amministrazione Finanziaria tende a presumere un comportamento antieconomico dell’imprenditore il quale ha portato in deduzione del reddito costi non ammessi.

Quali sono le regole di comportamento per rendere valida la sponsorizzazione?

Di queste norme di comportamento ne abbiamo parlato lungamente anche in precedenza alla emanazione di queste due importanti sentenze della Cassazione, affermando un principio normativo per il Mondo dello sport apparso sempre chiaro seppure taluni comportamenti dell’Agenzia delle Entrate non sono sempre stati lineari.

FAI ATTENZIONE A QUESTI REQUISITI

Il percorso che porta alla deducibilità dei contratti di sponsorizzazione richiede, pertanto, la verifica della sussistenza di alcuni fattori.
1. Il sodalizio sportivo deve essere iscritto nel Registro del CONI. Per verificare detta iscrizione è sufficiente entrare nella sezione apposita del portale del CONI, semplicemente digitando il codice fiscale dell’associazione.
2. Il contratto, invece, deve fornire dettagli sull’attività condotta dallo sponsorizzato, sulle situazioni nelle quali si manifesterà la pubblicità e sugli obblighi cui l’organizzatore degli eventi sarà soggetto.

3. È importante anche porre l’accento sulle ragioni commerciali che hanno portato l’impresa a divenire sponsor di un evento (ad esempio il ritorno d’immagine nel territorio).

4. Una volta conclusa la manifestazione, occorre reperire la documentazione a supporto dei costi sostenuti (dalle locandine ai depliant, fino a calendari, striscioni, opuscoli pubblicitari, inserzioni e passaggi televisivi).

5. È rispettato l’importo massimo (per l’impresa) dei 200.000 Euro annui complessivamente;

 

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