Codice Terzo Settore – Articolo 4
Codice Terzo Settore Articolo 4 – Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l’indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;
b) individuare le attivita’ di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le piu’ ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i).
Le attivita’ di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale nonche’
sulla base dei settori di attivita’ gia’ previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attivita’ di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;
c) individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attivita’ di interesse generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1;
d) definire forme e modalita’ di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunita’, partecipazione degli associati e dei lavoratori
nonche’ ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicita’ della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facolta’ di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarita’ della compagine e della struttura associativa nonche’ della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;
e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera d);
f) individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilita’ e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l’attivita’ d’impresa svolta dall’ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attivita’ svolta e dell’impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonche’ prevedere il relativo regime sanzionatorio;
h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
i) individuare specifiche modalita’ e criteri di verifica periodica dell’attivita’ svolta e delle finalita’ perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari;
l) al fine di garantire l’assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalita’ tra i diversi trattamenti economicie disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicita’ relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche’ agli associati;
m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalita’ e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalita’ telematiche, la piena conoscibilita’ in tutto il territorio nazionale.
L’iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), e’ obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale o che esercitano attivita’ in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell’articolo 9;
n) prevedere in quali casi l’amministrazione, all’atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m),acquisisce l’informazione o la certificazione antimafia;
o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonche’ di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalita’ per l’affidamento agli enti dei servizi d’interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualita’ e impatto sociale del servizio, obiettivita’, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonche’
criteri e modalita’ per la verifica dei risultati in termini di qualita’ e di efficacia delle prestazioni;
p) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentativita’ presso i soggetti istituzionali;
q) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attivita’ degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tutti gli articoli della Riforma del Terzo Settore, Legge 106/2016
- Art. 1. Finalità e oggetto
- Art. 2. Princìpi e criteri direttivi generali
- Art. 3. Revisione del titolo II del libro primo del codice civile
- Art. 4. Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore
- Art. 5. Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
- Art. 6. Impresa sociale
- Art. 7. Vigilanza, monitoraggio e controllo
- Art. 8. Servizio civile universale
- Art. 9. Misure fiscali e di sostegno economico
- Art. 10. Fondazione Italia sociale
- Art. 11. Disposizioni finanziarie e finali
- Art. 12. Relazione alle Camere
- Art. 13. Scritture contabili e bilancio
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