Cassazione. Inerente lo Sponsorizzazione di una azienda calzaturiera nelle Marche
Inerenza del costo della sponsorizzazione. La Cassazione ribalta la sentenza della Commissione dell’Agenzia Delle Entrate Regionale delle Marche di una azienda calzaturiera.
Sentenza della Corte di Cassazione del 14.09.2017
IL FATTO – Inerenza del Costo di sponsorizzazione sportiva di un’impresa calzaturiera delle Marche
La Commissione Regionale delle Marche ha contestato la sponsorizzazione basando le proprie ragioni su due ragioni fondamentali:
(primo punto) Contestazione dell’inerenza
Avviso d’accertamento in tema d’Irpef per il 2007, per una ripresa a tassazione dovuto al mancato riconoscimento e alla ritenuta indeducibllità per difetto d’inerenza, delle spese di sponsorizzazione sostenute da una società a favore di due associazione dilettantistiche.
L’agenzia delle entrate ha incolpato la società di aver illegittimamente portato in deduzione del reddito le sponsorizzazioni verso tue società sportive in base all’art. 109 del TUIR.
In base a tale articolo si stabilisce che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (…) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
(secondo punto) Costo sproporzionato rispetto il bilancio dell’impresa
La Comm. Regionale ha contestato “l’elevato importo, avuto riguardo agli altri costi sostenuti dall’Impresa per il personale o per gli oneri diversi di gestione, alla scarsa rilevanza e conoscibilità delle associazioni sportive sponsorizzate, appartenenti allo stesso ambito territoriale dove la società contribuente aveva sede, tenendo conto che i costi dovevano essere strumentali alla promozione dell’immagine di un’impresa – avente ad oggetto l’attività di commercio di accessori e macchinari per calzature – con clientela quasi esclusivamente estera e senza aver concretamente dimostrato di aver acquisito nuovi clienti locali.”
La sentenza in Cassazione
In riferimento al secondo motivo, da esaminare per primo in quanto logicamente prioritario, lo stesso è Infondato, In quanto, sebbene con argomentazioni in diritto non Ineccepibili (condivisione dell’eccezione d’Inammissibilità della questione e poi esame nel merito della stessa questione e condivisione in ordine alla utilizzabilità nella specie del disposto dell’art. 90, comma 8, citato), la CTR ha fornito una sua sufficiente motivazione, non Inferiore al minimo costituzionale, in merito al riconoscimento delle spese di sponsorizzazione, con una soluzione discutibile ma, comunque, comprensibile.
Anche Il primo motivo di ricorso è infondato.
Innanzitutto, la questione dell’applicabilità dell’art. 90 della legge n. 289/2002 è ammissibile, anche se proposta solo in appello, trattandosi di questione di mero diritto sulla base di presupposti di fatto (essere le società sponsorizzate associazioni sportive dilettantistiche e essere l’importo delle sponsorizzazioni non superiore a 200.000 euro) pacifici in atti.
Nel merito, l’art. 90 comma 8 della legge n. 289 del 2002 introduce una presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti di 200.000,00 euro, come spese di pubblcità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro (cass. ord. n. 7202/17, 5720/16), quindi, inerenti e congrue all’esercizio dell’attività commerciale.
Della presunzione assoluta degli sponsor alle ASD e dei principi per rendere la deducibilità del costo inttaccabile ne avevamo già parlato in questo articolo.
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