Adeguamento Statuti per Enti del Terzo Settore
Il Decreto del 7/10/2020 in sede di conversione prevede lo slittamento al 31 marzo 2021 del termine per l’adeguamento degli statuti con le maggioranze semplificate per ODV, APS e Onlus.
Perché è necessario un adeguamento degli statuti per gli Enti del Terzo Settore?
Gli Enti del Terzo Settore al fine di entrare nel Registro Unico Nazionale (RUNTS) dovranno obbligatoriamente variare lo statuto con gli accorgimenti dettati dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117 del 2017).
Dette variazioni, indica il Codice del Terzo Settore, possono essere apportate con le maggioranze semplificate (in assemblea) entro il 31 ottobre 2020 (art. 101 del Codice del Terzo Settore).
Gli ovvi fatti legati al coronavirus hanno necessariamente previsto di portare detta scadenza per la modifica statutaria dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 (siamo in attesa della Legge di conversione del Decreto del 7/10/2020 che dovrebbe arrivare nella settimana del 23 novembre, ma oramai decisione quasi scontata).
Cosa si intende per maggioranze semplificate?
La variazione dello Statuto dell’associazione è un atto “straordinario” per la vita di un’organizzazione ed è per questo motivo che la modifica dello stesso in genere viene presa con la maggioranza dei soci che rappresentano il 75% della base associativa (tre quarti dei soci), qualora lo statuto non disponga diversamente.
Ricordiamo, qualora dovesse essere necessario, che in genere la modifica dello statuto sociale è un compito che spetta all’Assemblea dei Soci e non al Consiglio Direttivo.
Il quorum costitutivo dell’assemblea per la variazione dell’atto costitutivo e dello statuto è genericamente prevista con le maggioranze dell’assemblea straordinaria, ovvero occorre “la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti” (art. 21 del Codice Civile).
Facciamo un esempio:
Una associazione ha 200 soci iscritti nel proprio libro soci, pertanto in tale circostanza si dovrà convocare tutti i soci in occasione dell’adunanza dell’Assemblea per variare lo statuto sociale al fine di risultare congrua all’ingresso nel Terzo Settore.
In tale circostanza lo Statuto potrà essere variato solo in concorrenza di entrambi i seguenti due requisiti:
- Siano presenti almeno 150 soci (il 75% di 200 soci);
- Votino a favore almeno 76 soci (la maggioranza dei 150 presenti);
Quindi perché la modifica con “maggioranze semplificate” è una agevolazione?
Nel Codice del terzo settore (il D.Lgs 117/2017), più volte aggiornato, è stato specificato che per alcune categoria di associazioni tale decisione dell’assemblea per modificare lo statuto potesse essere presa con le maggioranze semplificate, ovvero con la maggioranza dei presenti alla riunione dell’assemblea dei soci.
Nel caso riportato sopra pertanto lo statuto dell’associazione potrebbe essere modificato anche con pochi soci, ovvero con la maggioranza dei presenti alla riunione, non vale cioè la regole della presenza del 75% di tutti i soci.
In questa fase caratterizzata da necessità di “distanziamento sociale” tale agevolazione va incontro alle necessità di Enti e associati
Per chi vale questa agevolazione?
Questa agevolazione però non vale per ogni Associazione che vuol entrare nel RUNTS ma solo per alcune categorie specifiche di Enti del Terzo Settore, ovvero:
- Associazione di promozione sociale (APS);
- Organizzazione di volontariato (ODV);
- ONLUS;
- Bande e Cori musicali.
Potete capire bene che tale necessità mal si sposa con l’emergenza sanitaria attuale che necessità di “distanziamento sociale” e lockdown più o meno generalizzato.
Non tutte le modifiche potranno essere approvate in ogni caso con le maggioranze semplificate…
Le modifiche statutaria richieste dal Codice del Terzo Settore si dividono in due:
- Obbligatorie: sono tutte quelle modifiche imprescindibili in mancanza delle quali non un Ente del Terzo Settore non può essere ammesso al RUNTS “d’ufficio” (trovate qui un approfondimento”;
- Facoltative: sono modifiche allo statuto che riguardano alcuni elementi dell’organizzazione interna dell’ente come il ricorso al voto telematico, possibilità di associare altri ETS, ecc.
Adeguamenti OBBLIGATORI: ci si può avvalere delle maggioranze semplificate.
Adempimenti FACOLTATIVI: non si possono usare le maggioranze semplificate, in questo caso sarà sempre necessaria (sia prima che dopo il 31 marzo 2021) una delibera in assemblea straordinaria, con le relative maggioranze rafforzate.
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