Come Cambiare Sede Legale di una Associazione
Cambiare Sede Legale di una Associazione: Regole e Istruzioni
Fra i vari cambiamenti in una associazione come quello del cambio di composizione del Consiglio direttivo, del Presidente ecc, vi è sicuramente la possibilità di cambio della sede legale dell’associazione. Questa modifica comporta alcune comunicazioni obbligatorie ad alcuni enti (Agenzia Entrate, Inps, eccetera).
Assemblea dei soci o direttivo, a chi spetta la delibera di modifica della sede?
Solitamente la modifica della sede sociale è una competenza dell’assemblea dei soci e pertanto, a meno che non sia espressamente data delega al Consiglio Direttivo, occorrerà convocare l’assemblea dei soci, in sede “straordinaria” con le maggioranze qualificate utili a modificare lo Statuto. Prima di prendere ogni decisione occorre consultare lo Statuto sociale dell’associazione per comprendere a chi spetta detto compito.
In alcune associazioni infatti viene definito nello statuto che la sede legale potrà essere variata all’interno dello stesso comune/provincia dal Consiglio Direttivo senza dover obbligatoriamente ricorrere all’Assemblea. Detta materia, come detto, è materia di statuto.
In caso di modifica della sede legale di un’associazione (che sia di volontariato, promozione sociale o altra tipologia), occorre modificare lo statuto convocando un’assemblea straordinaria, a meno che sullo statuto non sia indicato che la modifica della sede legale non comporti modifica statutaria.
L’assemblea dei soci dovrà essere convocata con formula “straordinaria” e seguendo questi passi:
- convocazione cartacea ai soci in prima e seconda convocazione per rispettare i quorum deliberativi;
- procedere alla convocazione entro i termini (giorni di preavviso) stabiliti dallo statuto sociale;
- raccogliere le firme dei presenti in occasione dell’assemblea;
- provvedere a redazione del verbale dell’assemblea ove portare la delibera di modifica della sede legale.
Cambio Sede Legale Associazione: La comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Se lo statuto sociale prevede necessariamente la modifica dello statuto stesso, dopo l’assemblea straordinaria l’associazione dovrà fare una comunicazione alla agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’assemblea.
La variazione dovrà essere fatta:
- per le associazioni titolari di solo Codice fiscale con il Modello AA5/6;
- per le associazioni titolari di Partita Iva con il Modello AA7/10
Si raccomanda quindi di comunicare detta variazione di sede agli Enti che potrebbero aver necessità di comunicare con la nostra organizzazione, quali:
- la Regione o Prefettura nel caso di iscrizione al registro del volontariato;
- alla SIAE, ente preposto al controllo;
- il Centro servizi per il volontariato (CSV);
- il comune;
- ecc.
Costi e tempistiche nel caso di modifica dello Statuto Sociale
Qualora detta modifica di sede comporti la modifica dello statuto sociale, sarà necessario oltre ai documenti da inviare alla agenzia delle entrate anche dover registrare di nuovo lo statuto in agenzia delle entrate.
- Imposta di registro pagando 200,00 euro con modello F23 – il codice tributo è 109T. Aps, OdV e Onlus sono esenti da detto pagamento;
- Il nuovo statuto insieme al verbale dell’assemblea dei soci dovranno essere registrati all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data dell’assemblea con modello 69.
I passi da compiere quando sarete all’Agenzia delle Entrate
Recandosi in agenzia delle entrate occorrerà depositare la seguente documentazione:
- Il modello 69 compilato
- Ricevuta del pagamento del modello F23 per l’imposta di registro (se dovuta)
- 2 copie del nuovo statuto e 2 copie del verbale dell’assemblea straordinaria, entrambe firmate in originale da presidente e segretario
- Imposta di bollo: gli Enti del terzo settore in ossequio all’articolo 82 del Codice del Terzo Settore sono esentati da questo costo;
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