Certificati medici: le Responsabilità del Presidente dell’ASD.
Occupiamoci delle Responsabilità dei Dirigenti delle ASD riguardo i certificati medici degli atleti e dei tesserati.
La certificazione medico-sportiva è un documento necessario e obbligatorio per qualsiasi tesserato di una società sportiva, sia che effettui la pratica agonistica che quella non agonistica.
Detto ciò, la responsabilità per la mancata presenza di questo documento che attesta la “buona salute” per la pratica sportiva agonistica o non agonistica. In caso di controlli o di problematiche sanitarie durante lo svolgimento delle attività, la responsabilità ricade sui responsabili della società sportiva, in particolare sulla figura del Presidente.
Il certificato medico sportivo del Minorenne
Nella fattispecie della società e dei suoi dirigenti, infatti, esiste una specifica procedura con cui richiedere le visite medico sportive. Ecco cosa deve contenere detto modulo di richiesta:
- il modulo dev’essere sottoscritto dal presidente della stessa;
- nel modulo si invita il tesserato a eseguire gli adempimenti sanitari di routine;
- nel modulo di richiesta del certificato medico di idoneità sportiva devono essere indicati i dati generali della società e dell’atleta e, se la richiesta avviene per il rilascio del primo certificato oppure se si tratta di un rinnovo in seguito alla scadenza di quello precedente.
- nel modulo deve segnalare con esattezza l’età di inizio dell’attività agonistica dell’atleta, che dev’essere in linea con i programmi della Federazione di appartenenza per la pratica dello sport specifico.
Tale obbligo è disciplinato dal D.M.18.2.1982 e Circ. Ministero Sanità 31.1.1983 n.7.
Il certificato medico sportivo agonistico è a costo zero dal momento di inizio della pratica fino al compimento del 18esimo anno di età dell’atleta, perché rientra tra i servizi essenziali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): in caso di assenza del certificato o di dichiarazione mendace su soggetti minorenni, il presidente viene chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva.
La responsabilità della società e dei dirigenti
In assenza della visita medico sportiva e del relativo certificato di idoneità sportiva, la società non può procedere con il tesseramento dell’atleta, né a livello agonistico né a livello non agonistico. Il certificato in questione è un obbligo legale imprescindibile e la sua assenza comporta una responsabilità civile e/o penale a carico della società sportiva, del presidente e dei suoi dirigenti. Inoltre, non vanno sottovalutati gli aspetti assicurativi in merito alla responsabilità stessa, importantissimi e di notevole rilievo in caso di fattispecie avverse durante la pratica dell’atleta.
La responsabilità penale
Entrando maggiormente nello specifico delle responsabilità della società e dei suoi dirigenti, è necessario approfondire l’aspetto della responsabilità penale in caso di assenza del certificato medico o di dichiarazioni mendaci da parte del medico sportivo o della società.
Infatti, in caso di incidente sul campo di gara, anche durante un allentamento, di un atleta che pratica sport a livello agonistico, la responsabilità penale in caso di infortunio grave e invalidante o di morte è a carico dei dirigenti della società.
La responsabilità e la corresponsabilità
Nello specifico, chi ne risponde è il Presidente in qualità di massimo responsabile ma, in corresponsabilità, ne rispondono anche tutti i dirigenti e gli operatori che, per un motivo o per un altro, erano a conoscenza di questa lacuna e non hanno fatto nulla per colmarla. E’ responsabile anche il medico della società, dove previsto, in quanto è suo dovere controllare che i certificati medici presentati alla società siano conformi alle indicazioni di legge.
In caso di dichiarazioni mendaci, inoltre, oltre alla società in quanto diretto responsabile del mancato controllo, viene chiamato anche in causa il medico che ha rilasciato il certificato artefatto, non conforme, con l’accusa di aver falsificato un documento ufficiale. In caso di morte di un atleta, sia in caso di agonismo che di non agonismo, l’accusa è di omicidio colposo.
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