Come si numerano le Fatture se seguo l’esercizio “a cavallo”?
Molte Associazioni alle prese con la stagionalità della propria attività, scelgono di seguire una contabilità “a cavallo”, non seguendo l’esercizio sociale con termine al 31/12.
Vediamo cosa accade quando scegliamo nella nostra associazione di seguire la contabilità in base alla stagione invece del classico esercizio solare.
In particolare affrontiamo tale adempimento prendendo in analisi una risoluzione dell’agenzia entrate del 2013
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.1/E del 10 gennaio 2013 ha stabilito che la numerazione delle fatture emesse non deve seguire tassativamente l‘ordine progressivo per anno solare, tuttavia è sufficiente che se ne attesti l’unicità di tale fattura in base ad esempio alla data di emissione della fattura.
Tuttavia è importante che sia mantenuta la condizione di garanzia dell’identificazione univoca della fattura.
Alcune indicazioni per la fatturazione:
- dal 1° gennaio 2013 la fattura può essere anche emessa con il numero successivo quello dell’ultima fattura emessa nell’anno precedente.
- la numerazione progressiva per anno solare e comunque sempre ammessa.
La numerazione pertanto potrebbe essere ad esempio 1/2018, 2/2018 ecc. Oppure univoca e quindi con un progressivo che non viene mai resettato di anno in anno.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva
all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2
…
Fatt. n. 1/2023 (oppure n. 2023/1)
Fatt. n. 2/2023 (oppure n. 2023/2)
…
Cosa faccio in caso di esercizio “a cavallo d’anno”
Nelle associazioni che seguono l’esercizio diverso da quello solare, ad esempio con fine anno al 30 giugno o al 30 settembre, allo stesso modo l’associazione potrebbe usare una numerazione comunque progressiva e univoca come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione.
Fattura elettronica, quali associazioni sono obbligate?
Vi ricordiamo che il 2023 è ancora un anno transitorio per quanto concerne l’adozione e obbligo della fattura elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni del Terzo Settore (ETS).
Il decreto PNRR-2 in Gazzetta Ufficiale estende l’obbligo di fatturazione elettronica anche alle associazioni:
- dal 1° luglio 2022 per le sole Asd e Ssd con ricavi commerciali annui superiori ad euro 25.000;
- dal 1° gennaio 2024 per tutte le Asd e Ssd a prescindere dall’importo dei ricavi annui.
In questo Post trovate tutto l’articolo a riguardo l’adozione della fattura elettronica per l’associazione.
Dal 2024 ipotesi di fattura elettronica per tutte le associazioni
Per gli enti associativi l’esenzione IVA sulle prestazioni commerciali slitta al 2024
La legge di Bilancio 2022 rinvia al 2024, la disciplina ai fini IVA riguarda la decommercializzazione dei proventi percepiti dagli enti associativi quelli che sono comunemente detti Corrispettivi Specifici di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.
La nuova disposizione del decreto (legge di bilancio 2022) dal 2024 non potranno più essere considerate fuori campo IVA, ma esenti ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972. Se tali prestazioni saranno in grado di determinare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette a IVA, i corrispettivi saranno considerati imponibili.
In conseguenza della modifica normativa, tutti gli enti associativi che si trovano nella situazione descritta, saranno di fatto obbligati a effettuare la richiesta di attribuzione del numero di partita IVA.
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