Compensi sportivi nelle ASD e nelle Società Sportive dilettantistiche
Gli Enti non commerciali nel corso della propria vita possono avvalersi di prestazioni di natura non professionale a fronte delle quali corrispondono compensi, rimborsi, indennità o premi a seconda della natura della prestazione stessa e a secondo la natura dell’Associazione.
Stiamo parlando di compensi sportivi e quindi di prestazioni non professionali e non di lavoro in senso stretto, poiché l’associazione che intende avvalersi di lavoratori deve inquadrare i soggetti al pari di qualunque altra impresa (contributi, normative sul lavoro, ecc.).
In questa sezione infatti parliamo di volontari o comunque di collaboratori non professionali. In particolare, in relazione alle peculiarità degli importi erogati sono previste delle forme di defiscalizzazione, individuate dall’articolo 67 del TUIR.
Le somme riconducibili nell’ambito delle agevolazioni
- Somme per l’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica: sono quelle corrisposte ad atleti e sportivi dilettanti per la diretta partecipazione alla manifestazione sportiva, o quelle relative all’attività di formazione, assistenza e preparazione svolte da istruttori o allenatori;
- Somme erogate in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale: solitamente si tratta di remunerare quelle prestazioni legate a compiti di segreteria di natura non professionale, come la gestione delle iscrizioni, la redazione dei verbali, la compilazione del libro soci ecc..
Si tratta, in sostanza, di quelle somme individuate nell’Art. 67 del TUIR come redditi diversi, che per i percettori sono esenti fino al limite di 10.000 euro annui, facendo sempre riferimento all’anno solare non necessariamente coincidente con il periodo d’imposta dell’ASD. Gli stessi, quindi, non concorrono a determinare il reddito imponibile e non sono soggetti a ritenuta entro tale limite.
Nota Bene: Il limite dei 10.000 Euro è un importo cumulato dei singoli compensi percepiti da tutte le Associazioni Sportive nel corso dell’anno. Il Riferimento normativo è l’Articolo 69 del Testo Unico sui redditi.
Come usufruire dei compensi agevolati?
Per usufruire di tale agevolazione al momento dell’erogazione degli importi il percettore deve rilasciare all’ASD un’autocertificazione sottoscritta che attesti gli altri compensi rientranti nell’ambito di esenzione eventualmente ricevuti da altri enti. La certificazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
- Il riferimento di legge: all’art. 67 del TUIR;
- L’autocertificazione, da parte del percettore, di non aver superato i 10.000 €;
- I dati anagrafici del percettore e dell’Associazione sportiva (anche il codice fiscale);
- La motivazione per cui è stato erogato il compenso “attività calcistica, pallavolo ecc..”;
- Il periodo a cui fa riferimento il compenso.
- La ricevuta del pagamento è soggetta ad applicazione dell’imposta di bollo di euro 2 per importi superiori a 77,74 euro.
- Inserire nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo i compensi percepiti e desumibili dalla certificazione unica come “redditi diversi”.
Come pagare un compenso?
L’Associazione Sportiva deve emettere una ricevuta tutte le volte che eroga un compenso, mentre non è sufficiente emetterne una riepilogativa. Per importi superiori a 1.000,00 euro, il pagamento va effettuato tramite c/c, assegno, ecc. ovvero ogni mezzo tracciabile.
Se i compensi sportivi sono oltre il limite dei 10.000 Euro?
In quest’ambito l’ASD opera come sostituto d’imposta del percettore, determinando l’ammontare dei compensi complessivamente percepiti ed operando, al momento del pagamento, ritenute a titolo di acconto o di imposta in base ai seguenti parametri:
- Da 10.000,01 a 30.658,28€: ritenuta del 23% a titolo d’imposta
- Oltre 30.658,28€: ritenuta del 23% a titolo di acconto
e versando l’eventuale ritenuta operata con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento.
In seguito, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, la ASD dovrà rilasciare ai percettori dei compensi una Certificazione Unica; la stessa andrà trasmessa telematicamente all’agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, direttamente o tramite intermediario abilitato. Infine, come ultimo adempimento, dovrà dichiarare gli importi corrisposti attraverso il modello 770 semplificato, entro il 31 luglio.
La Certificazione Unica è un modello che ha sostituito il vecchio modello CUD. Tale CU, pertanto, deve essere rilasciata da tutti i sostituti di imposta per la certificazione delle ritenute operate su dipendenti e lavoratori assimilati e di quelle effettuate sui lavoratori autonomi, per le collaborazioni occasionali e per gli altri “redditi diversi” per i quali si utilizzava fino all’anno scorso, la certificazione libera.
Il Modello 770 è la dichiarazione dei sostituti di imposta, ossia dei datori di lavoro o enti di previdenza che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti con il fisco trattenendo le tasse relative a compensi, salari, pensioni.
Pertanto anche le ASD in veste di sostituti di imposta, per obbligo, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante una dichiarazione annuale i dati relativi alle ritenute operate.
In particolare nel modello semplificato vanno indicati:
- i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati;
- indennità di fine rapporto;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- altri redditi.
Il modello deve essere presentato in via telematica tramite un intermediario abilitato oppure direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate mediante Entratel o Fisconline.
Nota Bene: Le ASD devono inserire, in ogni caso, nella certificazione unica le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi corrisposti, anche se le somme non sono soggette a ritenuta, e indicarli anche nel modello 770.
Dal 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore importanti novità in materia di collaborazioni coordinate e continuative , a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 che prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Tuttavia sono escluse da tale disposizione le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.
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