Compensi Sportivi Dilettanti nelle Associazioni Sportive
Compenso nell’associazione sportiva dilettantistica: Fiscalità e adempimenti contabili conseguenti.
Vediamo in questo articolo in quali casi possono essere concessi i Compensi, Indennità e Premi nelle Associazioni Sportive. Inseriamo anche un Fac-Simile da utilizzare come ricevuta per i compensi sotto il limite dei 10.000 Euro.
L’articolo di Legge di riferimento per tali compensi è l’articolo 67 lettera M del TUIR dal quale si può evincere il requisito soggettivo (a CHI può essere concesso) e requisito oggettivo (in quali casi si può concedere).
Requisito Soggettivo (chi ne può beneficiare)
- cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
- esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI (ASD e SSD);
- dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE);
- dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita’ sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Requisito oggettivo (che cosa)
Detti compensi erogati dalle Associazioni sono oggetto di agevolazione nei seguenti casi:
- per le indennità di trasferta;
- per rimborsi forfetari di spesa;
- per i premi e i compensi.
Tipici sono ad esempio i compensi concessi a sportivi dilettanti. istruttori e tecnici ovvero per i premi corrisposti per gare. In tutti questi casi le erogazioni potranno essere ricomprese in questa norma.
A chi possiamo concederli?
Tali compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale
Configurazione Fiscale dei compensi, indennità e premi
Detti compensi, indennità e premi hanno un’area di decontribuzione (NO TAX AREA) fino ai 10.000€ complessivi nell’anno solare e delle aliquote crescenti per importi superiori ai 10.000€. Riepiloghiamo di seguito quali sono le fasce
- Da 0 a 10.000 euro non si applicano imposte:
- Da 10.000,01 a 30.658,28 euro ritenuta del 23% a titolo d’imposta maggiorata di addizionale comunale e regionale;
- Oltre 30.658,28 euro ritenuta del 23% a titolo di acconto maggiorata di addizionale comunale e regionale.
Alcune informazioni utili:
- Il limite dei 10.000 Euro è un importo cumulato dei singoli compensi percepiti da tutte le Associazioni Sportive nel corso dell’anno. Riferimento normativo è l’articolo 69 del Testo Unico sui redditi;
- Ai compensi erogati entro i 10.000 Euro si applica la marca da bollo da 2 Euro;
- il limite all’utilizzo del denaro contante è pari a Euro 999,99
Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
L’erogazione di tali compensi individuati dall’art. 67 lettera m) TUIR, sono soggetti a comunicazioni all’Agenzia delle Entrate attraverso alcuni modelli fiscali. Dal 2016 la somma corrisposta a titolo di Compensi, Indennità e Premi dev’essere inviata dall’Associazione attraverso la Certificazione Unica (ne abbiamo parlato in questo articolo).
Per le Erogazioni entro i 10.000 Euro, quelli senza il pagamento di ritenute, non occorre più la compilazione e l’invio del modello 770 Semplificato. Tale modello è stato sostituito dalla certificazione unica.
Sanzioni in caso di mancata Certificazione dei compensi
Tuttavia l’agenzia delle entrate stabilisce in Euro 100 la sanzione per ogni mancata certificazione unica in capo all’associazione.
Modelli
Potete scaricare di seguito il modello in word per il pagamento dei compensi a sportivi dilettanti, collaboratori amministrativi, ecc.
NB: tale modello rappresenta un autocertificazione del soggetto che percepisce detto compenso e dev’essere pertanto sottoscritto dalla persona.
Adempimenti previdenziali e assicurativi
La questione previdenziale è al centro del dibattito dello Sport Italiano da diverso tempo e che sarà risolto, ci confidiamo, con la Riforma dello Sport. Al momento, invece, per le somme erogate agli sportivi dilettanti non si prevede alcun versamento INPS (es. gestione separata) ne ad INAIL. In merito a ciò si può fare riferimento alla circolare ENPALS n. 13 del 07/08/2006, ha chiarito che l’esercizio diretto di attività sportivo-dilettantistica posta in essere da quegli istruttori i cui compensi percepiti siano inquadrabili tra i “redditi diversi“.
Articolo 67, comma 1, lettera m) del DPR n. 917/86.
Pertanto i compesi degli istruttori non sono soggetti a contribuzione previdenziale.
Secondo l’Enpals, tuttavia, i compensi di cui sopra sono riconducibili alla categoria dei “redditi diversi“.
Ma soltanto in presenza di alcune condizioni:
- La prima, che siano erogati da associazioni e società sportive iscritte all’apposito registro CONI;
- Poi, che siano percepiti da soggetti che non svolgano a tal fine un’attività inquadrabile nella fattispecie dell’esercizio di arti o professioni;
- Infine, che conservino il carattere della marginalità non superando la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo annuo pari a €. 4.800,00.
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