Articolo 20 DPR 600/1973 – Tenuta della contabilità enti non commerciali
L’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR n. 600/1973) si occupa degli enti non commerciali in ambito fiscale. In breve, stabilisce le regole per la tassazione di questi enti, specificando che essi sono esenti dall’imposta sul reddito se perseguono scopi di solidarietà sociale, culturale, o religiosa.
Tuttavia, per godere di questa esenzione, gli enti devono rispettare determinati requisiti e limiti di reddito. L’articolo fornisce anche indicazioni sulla documentazione da presentare e sugli obblighi contabili per garantire la trasparenza e la conformità fiscale degli enti non commerciali. In sintesi, l’articolo 20 mira a regolare la fiscalità degli enti che operano senza fini di lucro in Italia.
Cosa dice il testo normativo di riferimento DPR 600 73
20. Scritture contabili degli enti non commerciali.
Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (15/e). Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (15/f).
Gli enti soggetti alla determinazione forfettaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (15/g).
Consulta il Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600
CONDIVIDI L'ARTICOLO: