Il Decreto Dignità abroga la norma sulle collaborazioni sportive

Il Decreto Dignità abroga la norma sulle collaborazioni sportive

14 Luglio 2018

Categoria: Blog

Il Decreto Dignità abroga quasi tutte le novità per lo sport introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Società Lucrative, COCOCO, ecc.).

Il Ministro Giorgetti lo aveva già anticipato ad inizio luglio che ci sarebbero state tante novità per lo Sport, ed infatti il Decreto Dignità pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha apportato numerose news che ripensano la Legge di Bilancio 2018.

Dell’ultima Legge di Bilancio (2018) per il mondo sportivo rimane davvero poco. Abbiamo lungamente parlato in queste pagine delle novità (piuttosto pesanti a dire il vero) per lo Sport da inizio anno (società lucrativa, cococo, ecc.) , trovate tutte le informazioni in questo articolo.

Facciamo una breve sintesi di alcune novità che erano state apportate dalla Legge di Bilancio 2018:

  1. Introduzione della Società Sportiva Lucrativa;
  2. Innalzamento a 10.000 della No Tax Area per gli sportivi dilettanti (art. 67 TUIR);
  3. Delega al CONI per stabilire i criteri di inquadramento “lavorativo” degli sportivi dilettanti (co.co.co);
  4. Sport Bonus;
  5. Istituzione del registro degli agenti sportivi;
  6. ecc…

Approfondiamo in questo articolo cosa occorre fare nel caso si stia gestendo una Associazione/Società Sportiva Dilettantistica relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva alla Luce del Decreto Dignità. (Trovate il testo del decreto a questo link). 

Dov’eravamo rimasti?

Il comma 358 della Legge di Bilancio all’articolo 1, infatti, disciplinava l’inquadramento delle collaborazioni sportive (CO.CO.CO.) e di tutti gli adempimenti derivanti da tale conformazione quelle discipline indicate dal CONI.

“Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.”

Quali adempimenti sarebbero stati obbligatori con l’ultima Legge di Bilancio?

Le collaborazioni sportive con l’emanazione della legge di Bilancio del 2017, avevano subìto una grande trasformazione, con applicazione alle mansioni individuate dal CONI.

Gli adempimenti dovuti in caso di Co.Co.Co. sono parificati a quelli del lavoro tradizionale, pertanto molti operatori del settore avevano lanciato un allarme relativamente ai costi della burocrazia in capo alle ASD e SSD. In tema di collaborazioni, infatti, gli adempimenti da compiere sono i seguenti:

  1. Istituzione ed iscrizione nel Libro Unico del Lavoro (LUL) di tutti i collaboratori sportivi;
  2. Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego del rapporto di collaborazione;
  3. Rilascio del cedolino paga invece che ella consueta ricevuta compensi.

Resta valida per le collaborazioni Amministrativo-gestionali

Si precisa che per le collaborazioni di natura amministrativo-gestionale tale adempimento vige già da prima della Legge di Bilancio e pertanto resta valido anche con il Decreto Dignità.

Le collaborazioni sportive oggi: cosa fare?

Le novità della Legge di Bilancio, tuttavia, non erano da intendersi solo in senso penalizzante per lo Sport Dilettante Italiano. Infatti il tema delle Collaborazioni Sportive dei Dilettanti è da anni in un vuoto normativo che talvolta coinvolge gli Amministratori delle Non Profit Sportive in cause con atleti e vari collaboratori.

Resta il problema del vuoto normativo

Altro tema al centro delle discussioni è quello del lavoro nero nello Sport Dilettante che è sempre una minaccia verso le realtà sportive ed i suoi rappresentanti (in genere volontari). Le cause di lavoro in Italia, come noto, spesso sono dalla parte del lavoratore e non del datore di lavoro.

Spesso a ragione, come è ovvio, ma immaginate chi è il datore di lavoro nelle Associazioni?

Il legale rappresentante che assume la carica di Presidente per spirito di responsabilità verso il prossimo, per passione, per hobby.

Per questo, il vuoto normativo creato necessita senza dubbio di una regolamentazione da parte del legislatore che non può e non deve lasciare la possibilità che i nostri dirigenti possano essere perseguiti penalmente per “lavoro nero”.

Piccolo refresh sui compensi, indennità e premi.

Quando si possono erogare compensi?

Le somme riconducibili nell’ambito delle agevolazioni sono le seguenti:

  • somme per l’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica: sono quelle corrisposte ad atleti e sportivi dilettanti per la diretta partecipazione alla manifestazione sportiva, o quelle relative all’attività di formazione, assistenza e preparazione svolte da istruttori o allenatori;
  • somme erogate in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale: solitamente si tratta di remunerare quelle prestazioni legate a compiti di segreteria di natura non professionale, come la gestione delle iscrizioni, la redazione dei verbali, la compilazione del libro soci ecc..

Dal punto di vista fiscale

Le somme individuate nell’art. 67 del TUIR come redditi diversi, che per i percettori sono esenti fino al limite di 10.000 euro annui, facendo sempre riferimento all’anno solare non necessariamente coincidente con il periodo d’imposta dell’Ente. Gli stessi, quindi, non concorrono a determinare il reddito imponibile e non sono soggetti a ritenuta entro tale limite.

N.B.: Il limite dei 10.000 Euro è un importo cumulato dei singoli compensi percepiti da tutte le Associazioni Sportive nel cosrso dell’anno. Riferimento normativo è l’articolo 69 del Testo Unico sui redditi.

Come usufruire dei compensi agevolati?

Per usufruire di tale agevolazione al momento dell’erogazione degli importi il percettore deve rilasciare all’ASD un’autocertificazione sottoscritta che attesti gli altri compensi rientranti nell’ambito di esenzione eventualmente ricevuti da altri enti nell’anno solare.

La certificazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

  • il riferimento di legge: all’art. 67 del TUIR;
  • l’autocertificazione, da parte del percettore, di non aver superato i 10.000 €;
  • i dati anagrafici del percettore e dell’Associazione sportiva (anche il codice fiscale);
  • la motivazione per cui è stato erogato il compenso “attività calcistica, pallavolo ecc..”;
  • il periodo a cui fa riferimento il compenso.
  • la ricevuta del pagamento è soggetta ad applicazione dell’imposta di bollo di euro 2 per importi superiori a 77,74 euro.
  • inserire nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo i compensi percepiti e desumibili dalla certificazione unica come “redditi diversi”.

Come pagare un compenso?

L’Associazione Sportiva deve emettere una ricevuta tutte le volte che eroga un compenso. Per importi superiori a 1.000,00 euro, il pagamento va effettuato tramite c/c, assegno, ecc. ovvero ogni mezzo tracciabile.

E se il compenso è oltre il limite dei 10.000 Euro?

In quest’ambito l’Ente opera come sostituto d’imposta del percettore, determinando l’ammontare dei compensi complessivamente percepiti ed operando, al momento del pagamento, ritenute a titolo di acconto o di imposta in base ai seguenti parametri:

  • Da 10.000,01 a 30.658,28 euro ritenuta del 23% a titolo d’imposta
  • Oltre 30.658,28 euro ritenuta del 23% a titolo di acconto,

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