Dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici da parte di società sportive ed associazioni
Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale circa le modalità tecniche di utilizzo del defibrillatore ha apportato novità interessanti rispetto a quanto già conosciuto in precedenza. Soprattutto per quanto riguarda gli sport fuori dagli impianti sportivi.
Vediamo quali sono le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
Art. 1: Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche
1. L’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 5 del decreto
ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni:
a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del
decreto Ministro dell’interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attivita’ sportive con modalita’ competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
Art. 2: Gli Obblighi sulla presenza del defibrillatore
1. Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di accertare, prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all’allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.
2.. Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l’impianto sportivo devono
assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.
Art. 3: Inadempimento dell’obbligo
1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l’impossibilità di svolgere le attività di cui all’articolo 1.
Art. 4: Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche:
a) relative alle attività sportive di cui all’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell’allegato A al presente decreto;
b) al di fuori degli impianti sportivi. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Roma, 26 giugno 2017 Il Ministro della salute: Lorenzin Il Ministro per lo sport: Lotti)
Cosa dice il Ministero dello Sport (salute.gov.it)
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