Deducibilità delle Sponsorizzazioni dell’impresa alle ASD: I Requisiti
Deducibilità sponsorizzazioni ASD: vediamo tutti i requisiti per rendere inattaccabile le spese di pubblicità e sponsorizzazioni.
Fare Branding investendo in pubblicità e sponsorizzazioni nelle ASD
Il contratto di sponsorizzazione rappresenta, per diverse aziende, uno dei metodi migliori per fare “branding”. Oltre a costituire una forma di pubblicità volta a rafforzare l’immagine presso il pubblico, attraverso tale contratto è possibile alleggerire il carico fiscale grazie alla deducibilità fiscale dei costi sostenuti.
Deducibile il costo fino a 200 mila Euro:
L’art. 90 comma 8 della legge 289/2002, in riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilisce in 200.000 euro il corrispettivo massimo annuo (elargito in favore di associazioni, o di società sportive dilettantistiche, sia esso in denaro o in altre forme) che è possibile far rientrare, ai fini fiscali, tra le spese di deducibilità integralmente deducibili.
Viene così introdotta una presunzione assoluta in merito al carattere pubblicitario di suddette erogazioni, perfettamente deducibili ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Tuir.
Condizioni per fruire della deducibilità delle sponsorizzazioni alle ASD:
La circolare 21/E/2003, e la successiva risoluzione 57/E/2010, hanno confermato come sia possibile fruire di tale agevolazione solamente rispettando le seguenti condizioni:
- I corrispettivi erogati devono essere destinati a promuovere l’immagine o i prodotti del soggetto erogante
- A fronte delle somme erogate deve sussistere una specifica attività dell’associazione beneficiaria;
Anche la Cassazione ha più volte sentenziato in più occasioni come sia proprio il comma 8 art. 90 a qualificare “ex lege” le spese indicate come pubblicitarie.
Il limite di 200.000€ non rappresenta una soglia assoluta alla deducibilità, ma solamente un limite ai fini dell’operatività della presunzione. Questo significa che il suo superamento non porta automaticamente alla non deducibilità delle spese dello sponsor. Un’azienda che versi nelle casse dell’associazione sportiva una somma superiore a 200.000€ potrà usufruire della deducibilità, a patto che si verifichino alcune condizioni:
1. siano rispettati i requisiti formali e sostanziali stabiliti dall’art. 109 del Tuir in merito ai rapporti di sponsorizzazione o di altra prestazione di natura pubblicitaria;
2. vengano soddisfatti i requisiti della competenza, certezza, esistenza, ammontare ed effettiva determinabilità del costo, inerenza della spesa ad attività o beni dai quali derivino ricavi o proventi imponibili, sempre secondo quanto stabilito dall’art. 109 del Tuir.
Contestazioni:
Non è raro che l’amministrazione finanziaria dello Stato contesti la deducibilità delle spese. In particolare, sono oggetto delle rimostranze la mancanza di inerenza, l’antieconomicità del costo e persino l’inesistenza oggettiva dell’intera operazione. In tali casi, il contribuente deve improntare la difesa fornendo le prove necessarie. Ne abbiamo parlato nello specifico in questo articolo.
Per essere certo di poter dedurre il costo fai attenzione a questi requisiti
Il percorso che porta alla deducibilità dei contratti di sponsorizzazione richiede, pertanto, la verifica della sussistenza di alcuni fattori:
- Il sodalizio sportivo deve essere iscritto nel Registro del CONI. Per verificare detta iscrizione è sufficiente entrare nella sezione apposita del portale del CONI, semplicemente digitando il codice fiscale dell’associazione.
- Il contratto, invece, deve fornire dettagli sull’attività condotta dallo sponsorizzato, sulle situazioni nelle quali si manifesterà la pubblicità e sugli obblighi cui l’organizzatore degli eventi sarà soggetto.
- È importante anche porre l’accento sulle ragioni commerciali che hanno portato l’impresa a divenire sponsor di un evento (ad esempio il ritorno d’immagine nel territorio).
- Una volta conclusa la manifestazione, occorre reperire la documentazione a supporto dei costi sostenuti (dalle locandine ai depliant, fino a calendari, striscioni, opuscoli pubblicitari, inserzioni e passaggi televisivi).
L’intera documentazione dovrà essere riconducibile alle prestazioni identificate nel contratto.
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