Enti del Terzo Settore: Statuto modificato senza il Notaio?
Il Ministero del Lavoro con nota n. 10980 ha dato indicazioni circa la modifica degli statuti con la modalità di “scrittura privata”, ovvero tramite notaio. Il risultato? Ammessa ma non per Fondazioni e Associazioni Riconosciute.
Il Ministero del Lavoro è intervenuto il 22 ottobre 2020 con una nota nella quale ha offerto numerose precisazioni in relazione alla modifica degli statuti sociali degli Enti del Terzo Settore in vista dell’ingresso nel Registro Unico (RUNTS).
Quali indicazioni dal Ministero del Lavoro?
In breve possono essere riassunte di seguito le indicazioni riportate nella nota del Ministero.
- Per le Associazioni NON RICONOSCIUTE qualora l’Ente sia stato costituita per atto pubblico (Notaio) le stesse potranno modificare lo statuto anche con scrittura privata;
- L’utilizzo del quorum semplificato è ammissibile solo fino al 31 ottobre 2020, tuttavia siamo in attesa di avere proroghe;
- Se lo statuto non prevede i quorum tipici delle assemblee ordinarie tuttavia non sarà ammissibile.
Si ricorda che il termine del 31 ottobre al fine di avvalersi delle maggioranze semplificate per la modifica dello statuto vale solo ed esclusivamente per APS, ODV e Onlus.
Tale nota del Ministero del Lavoro è la risposta all’interpello della Regione Abruzzo nella quale venivano fatte delle richieste, in particolare:
- Se un’associazione non riconosciuta e quindi priva di personalità giuridica, costituita con atto pubblico, debba provvedere alle modifiche statutarie per adeguarsi al Codice del Terzo settore attraverso la medesima forma e quindi recandosi da un notaio oppure se nel caso di specie sia sufficiente il verbale di assemblea registrato all’Agenzia delle Entrate;
- qualora si rendesse necessario ricorrere all’atto pubblico, se tale modalità sia obbligatoria anche per le modifiche da apportare in previsione dell’adeguamento statutarioal DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore)
Il Ministero rispondendo a tali quesiti:
- In merito al primo quesito relativo alla forma dell’atto modificativo (atto pubblico o scrittura privata), il Ministero ricorda come l’art. 14 c.c. preveda che le associazioni riconosciute, e le fondazioni, siano costituite per atto pubblico. Nulla è previsto, invece, per le associazioni non riconosciute, il cui ordinamento interno è regolato dagli accordi tra gli associati (36, comma 1 c.c.).
- Al di fuori di tali casi, il Ministero ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto con atto pubblico in assenza di una specifica prescrizione normativa non possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata: troveranno a riguardo applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1325 e 1350 c.c. e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi.
Proroga del termine del 31 ottobre 2020 per la modifica degli statuti
Si legge da più parti che potrebbe essere prorogato il termine per la modifica degli statuti che attualmente prevede la scadenza al 31 ottobre 2020 per la modifica degli statuti degli Enti del Terzo Settore.
CONDIVIDI L'ARTICOLO: