Partita iva obbligatoria per le Associazioni dal 2022?
Partita IVA obbligatoria con la nuova disciplina per le associazioni nella Legge di Bilancio 2022. Ci risiamo a distanza di un anno.
La legge di Bilancio 2022, in discussione in questi giorni, propone di introdurre l’onere IVA in capo alle Associazioni non profit per le attività verso i soci. La disposizione nasce al fine di sanare l’infrazione della Commissione Europea inflitta all’Italia in materia IVA (procedura 2008/2010).
Come lo scorso anno (2020) anche quest’anno viene reinserito lo stesso provvedimento in Legge di Bilancio. Vedremo se anche quest’anno verrà accantonato tale provvedimento oppure no, certo è che la norma fiscale sembra chiara e prima o poi imporrà alle associazioni (culturali, sportive, terzo settore) di :
- dotarsi di partita iva;
- provvedere alla fatturazione;
- provvedere alla tenuta dei registri obbligatori.
Questo potrà verificarsi già dal 1 gennaio 2022 se il provvedimento aggiunto nella bozza della Legge di Bilancio e in approvazione nella seduta della Camera del 20 dicembre 2021.
Cosa prevede la bozza della Legge di Bilancio 2022
Come ogni anno dicembre è il mese in cui discutiamo in merito alle novità della Legge di Bilancio che introduce, come sempre, novità fiscali per l’anno successivo.
L’articolo 108 in discussione apporta novità in relazione all’imposizione Iva delle prestazioni e servizi rese dalle associazioni ai propri associati (corrispettivi pagati per la quota della palestra dai soci, una mostra per soci, ecc.).
Oggi tali quote, meglio definite come corrispettivi specifici, sono considerate fuori campo Iva, tuttavia, con la Legge di Bilancio si propone di considerarle invece “Fuori campo Iva”.
Tale agevolazione oggi in forza dell’Art. 4 del DPR 633/72 che prevede la non imponibilità delle prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici relative a prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da:
– associazioni politiche, sindacali e di categoria;
– religiose, assistenziali, culturali;
– sportive dilettantistiche;
– di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché le prestazioni rese nei confronti dei tesserati delle organizzazioni nazionali alle quali le associazioni aderiscono.
Cosa cambia da “Fuori campo Iva” a “Esenti Iva”?
Per chi non è del mestiere potrebbe sembrare il concetto Iva (fuori campo o esente) potrebbe sembrare la medesima questione ma nei fatti non lo è.
Facciamo un pratico esempio…
Una Associazione Sportiva pratica calcio giovanile e incassa i propri introiti da:
- Quota associativa annuale;
- Corrispettivi per la partecipazione all’attività sportiva
Cosa accade oggi?
Le quote associative annuali sono considerate ai fini IVA operazioni “Fuori campo Iva” e tale fattispecie verrà confermata anche per il futuro.
I Corrispettivi specifici, invece, ad oggi sono considerati esenti Iva (articolo 4, comma 4 Dpr 633/1972)
Cosa prevede la legge di Bilancio?
Le quote associative annuali restano comunque operazioni “Fuori campo Iva”
I Corrispettivi specifici, ovvero le quote incassate per “servizi”, verranno considerati ai fini IVA operazioni “ESENTI”.
Pertanto, tali corrispettivi verrebbero ricondotti sotto operazioni commerciali vere e proprie ma esenti da Iva a condizione di non provocare distorsioni del mercato.
Quali saranno le conseguenze per le Associazioni?
Cambiare la fattispecie iva per i corrispettivi specifici da Fuori campo Iva ad esenti potrebbe sembrare la medesima questione tuttavia porta delle conseguenze operative complesse e costose per Associazioni sportive ed il Terzo Settore in generale, ovvero:
- Apertura della posizione iva (partita Iva);
- Liquidazioni periodiche Iva;
- Dichiarazione Iva annuale.
L’attuale disciplina per le associazioni considera infatti le quote pagate per i cosiddetti corrispettivi specifici come quote commerciali ma de-commercializzate in applicazione dell’articolo 148 del TUIR. Per approfondire la questione relativa ai corrispettivi specifici potete leggere questo articolo del Blog di Asso360.
Misure speciali per le organizzazioni di volontariato e promozione sociale nel periodo transitorio
Il comma 15-ter precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, possono applicare, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale previsto per i contribuenti cosiddetti forfettari (articolo 1, commi da 58 a 63, legge n. 190 del 2014).
Si tratta del regime forfetario previsto per i contribuenti minimi il quale comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini iva quanto ai fini delle imposte dirette (non addebitano l’iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale iva, non devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini iva né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, non hanno l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute). (Fonte: Vita.it)
Di seguito la dichiarazione della Portavoce del Forum Vanessa Pallucchi “Se l’annuncio della riforma del Terzo settore è stato salutato con soddisfazione per l’attesa semplificazione, provvedimenti come questo producono grande delusione Esattamente un anno fa ci siamo battuti perché nella formulazione della legge di bilancio era stato inserito questo stesso provvedimento, poi fortunatamente espunto. Oggi, dopo un anno, ci troviamo di nuovo al punto di partenza”.
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