Registratore di cassa: obbligatorio per Associazioni?
Registratore di cassa obbligatorio per le associazioni? Dal 1 gennaio 2020 obbligo della trasmissione dei corrispettivi telematici. Cosa occorre fare nel caso di associazioni/società sportive?
L’articolo 17 del D.l. 119/2018 ha introdotto l’obbligo di comunicare i corrispettivi telematicamente come avviene con il tracciato xml già per le fatture elettroniche.
Breve riepilogo: cosa prevede la normativa?
La normativa prevede l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi commerciali fino ad ora “documentati” con la classica ricevuta fiscale. Con l’entrata i vigore dal 1 gennaio 2020 di questa norma si prevede pertanto:
- di tenere il registratore di cassa “fiscale”;
- di inviare giornalmente un flusso telematico contenente tutti i corrispettivi incassati;
- di adempiere a tale obbligo dal 1/1/2020.
Cosa accade per associazioni in regime 398/1991?
Le associazioni in regime legge 398/1991 si troveranno in tipiche situazioni dove possono essere previste detto obbligo. Vediamo quali possono essere con rapidi esempi:
Nessuna trasmissione telematica:
- l’associazione ha RICAVI ISTITUZIONALI “puri” ovvero legati esclusivamente alla attività istituzionale dell’associazione. (Esempi: associazione che incassa solo quote sociali)
- l’associazione ha Ricavi istituzionali e RICAVI COMMERCIALI connessi all’attività istituzionale. Quali ad esempio corrispettivi i corrispettivi specifici (anche dei soci) e quelli pagati da “non soci” per attività svolte dall’associazione. (Esempi Associazione che incassa quote sociali e quote di partecipazione da parte di soci e non soci)
Obbligo di trasmissione telematica:
-
-
-
- l’Associazione incassa RICAVI COMMERCIALI non connessi all’attività istituzionale (attività tipica dell’associazione). Tali attività sono quelle tipiche del regime di impresa. Alcuni esempi per cui sarà necessario “scontrino telematico”:
-ticket per la sauna in una associazione sportiva;
-
-
– rivendita di materiale, abbigliamento, ecc.;
– attività di ristorazione;
Sanzioni in caso di omissioni di Scontrino Elettronico
Per coloro che dovranno adempiere a questo nuovo obbligo dello scontrino elettronico, vi saranno anche sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole stabilite.
Il regime sanzionatorio sarà allegerito nei primi sei mesi (fino al 30/6/2020) come già avvenuto per la fatturazione elettronica, mentre poi andrà in vigore le sanzioni.
Queste le sanzioni:
Sanzioni in caso di mancato invio o tardivo:
- sanzione pecuniaria pari al 100% dell’Iva all’importo del corrispettivo non correttamente documentato;
- sanzione accessoria, nel caso di quattro violazioni nel quinquennio, corrispondente alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da 3 giorni a 6 mesi.
Alcuni articoli che potrebbero interessarti:
CONDIVIDI L'ARTICOLO: