Il Rendiconto del 5 per Mille sarà reso pubblico dal 2017 dall’amministrazione competente che ha concesso il contributo.
I soggetti destinatari del contributo devono redigere un Rendiconto specifico, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite.
Vengono abrogate le particolari disposizioni applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche previste dal D.M. 2 aprile 2009, che, quindi, dovranno seguire anch’esse le regole previste per gli altri enti interessati alla ripartizione del cinque per mille.
Cosa deve contenere il Rendiconto 5 x 1000?
a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attivita’ sociale, nonche’ del rappresentante legale;
b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
c) l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalita’ ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attivita’ direttamente riconducibili alle finalita’ ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
e) l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.»
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
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