Articolo 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36
Articolo 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
1. Ricorrendone i presupposti, l’attivita’ di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle societa’ ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo’ essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che
previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l’esenzione fiscale di cui all’articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennita’ di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all’articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l’intero importo.
5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 35.
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