Spesometro 2017 per le Associazioni in regime 398/1991.
L’obbligo dello Spesometro, cioè della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA riguarda tutti i soggetti passivi di imposta.
Tra i soggetti obbligati sono compresi gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni aventi natura commerciale.
Pertanto anche le associazioni sportive dilettantistiche (asd) che hanno optato per il regime di cui alla Legge 16.12.1991 n. 398 sono tenute a trasmettere lo “spesometro”, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali. Non rilevano invece le operazioni di natura Istituzionale.
Cosa indicano nello spesometro gli enti non commerciali e le ASD
Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi a:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste obbligo di fatturazione;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste obbligo di fatturazione, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a euro 3.600 (IVA compresa).
Quindi occorre comunicare tutti i dati relativi alle fatture emesse a fronte delle operazioni che rientrano nella sfera commerciale.
L’emissione della fattura, quando non sussiste obbligo e in sostituzione di altro documento fiscale idoneo, determina l’obbligo di comunicare il corrispettivo dell’operazione indipendentemente dal relativo importo unitario.
Con riferimento agli acquisiti di beni e servizi impiegati promiscuamente nell’attività commerciale e in quella istituzionale, nella comunicazione deve essere inserito l‘intero importo del documento (per il quale esiste obbligo di comunicazione).
Lo Spesometro fino al 2016 aveva cadenza ANNUALE, guarda in questo articolo dello scorso anno dove ne parlavamo diffusamente, ora invece sono state apportate novità che rendono tale obbligo un adempimento sempre più pressante passando ad un Adempimento TRIMESTRALE.
Novità per lo Spesometro
Novità importanti per lo Spesometro 2017, specificatamente per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche.
Le associazioni in regime forfettario di cui alla legge 398/1991, negli anni passati dovevano inviare lo Spesometro limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali ai sensi del d.p.r. 633 delle 1972. Fino al 2016, tale comunicazione avveniva con cadenza annuale e tale obbligo, per l’appunto, si riferiva soltanto alle fatture emesse e non alle fatture passive ricevute. Chi aveva optato per tale regime la registrazione delle fatture di acquisto non era un obbligo stabilito per legge.
Lo Spesometro da obbligo Annuale a Trimestrale
In particolare il decreto legislativo 193 del 2016 ha modificato con decorrenza dal 1 gennaio 2017 l’articolo 21 del D.l. 78 del 2010, per cui l’invio dello Spesometro è ora a cadenza TRIMESTRALE e non più ANNUALE.
Cosa accade alle Associazioni il Regime 398/1991?
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate offre un chiarimento: le fatture ricevute non occorre comunicarle.
Tale caratteristica offre ovviamente spunti da parte di tanti contribuenti quali si vedono coperti di adempimenti. A tal proposito è intervenuta una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, la numero 1/E/2017 che ha chiarito alcuni aspetti relativamente proprio a quelle associazioni/soggetti che hanno applicato il regime forfettario di cui alla legge 398.
Si è chiarito con tale circolare che “coloro che rientrano in regime debbono trasmettere i dati delle fatture emesse ma non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, queste ultime, sono esonerati dall’obbligo di registrazione”.
Quali sono le scadenze nel regime transitorio (2016/2017)?
20 aprile 2016 spesometro 2016
28 settembre 2017 Spesometro del 1° semestre 2017
28 febbraio 2018 – Spesometro relativo al secondo semestre 2017
Quali sono le scadenze a regime (2018)?
- fatture emesse nel trimestre di riferimento;
- le fatture ricevute/registrate;
Trimestre | Scadenza | Trimestre | Scadenza |
1° | 31 maggio | 3° | 30 novembre |
2° | 16 settembre | 4° | 28 febbraio dell’anno successivo |
Contenuti Minimi della Comunicazione
Il contenuto di dati minimo stabilito dal Decreto Legge 193/2016 è il seguente:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
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