Sponsorizzazioni Sportive: la Commissione Regionale di Bari conferma le recenti interpretazioni a favore dello Sport
La Commissione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di Bari, torna a parlare di Sponsorizzazioni per lo sport con una sentenza in linea con le recenti interpretazioni.
IL FATTO – la Comm. Provinciale rettifica i redditi dell’impresa per 4 anni per accertamento su SPONSOR.
L’Agenzia delle Entrate rettificava le dichiarazioni dei redditi di una SRL in Puglia, per gli anni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011 ai fini IRAP ed IRES.
Nel corso di detta attività emergeva che la società sportiva riceveva dalla SRL, prestazioni pubblicitarie, per un importo totale, negli anni accertati, di Euro 350.000,00 (oltre IVA pari ad Euro 70.000,00).
I CONTROLLI
Il controllo si completava attraverso l’invio di questionari, con i quali veniva richiesta alla SRL, la documentazione contabile ed extracontabile.
LA CONTESTAZIONE: operazione antieconomica ed illogica.
L’agenzia Prov. Di Bari contestava il costo di Sponsorizzazione della SRL verso l’associazione Sportiva di Basket motivato sul semplice assunto per cui nella fattispecie in oggetto si tratti di un’attività pubblicitaria manifestamente antieconomica ed illogica, senza confutare specificamente le valutazioni dei giudici di prime cure.
Quest’ultimi, contrariamente a quanto genericamente sostenuto dall’appellante, hanno specificamente enucleato i necessari passaggi argomentativi incentrati sulla esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti per dare esauriente ragione della decisione finale.
Quest’ultima è motivata con argomentazione, ineccepibili sul piano logico-giuridico, concretamente riferibili a specifici ed individuati elementi di fatto.
IMPUGNAZIONE IN COMMISSIONE REGIONALE
Nel ricorso alla Commissione provinciale, la Società si opponeva all’avviso ribadendo che non vi fosse certezza di tale attività fraudolenta ma che tale fatto si fondava solo su una supposizione dell’Agenzia.
Effettività della Prestazione
“Infatti l’effettività è provata dal fatto che i costi sono stati realmente sostenuti e tale circostanza traspare dal contratto, dalle regolari fatture e dagli assegni emessi a favore dell’Associazione sportiva”.
Inerenza e congruità del Costo: compete al giudizio dell’imprenditore
La Commissione Regionale riguardo all’inerenza del costo ha ribadito quanto già espresso dai giudici di legittimità (per tutte Cass. Civ. sez. trib., sent, 6548/2012) – la valutazione della congruità o della sproporzione dei costi, compete all’esclusivo giudizio dell’imprenditore, dovendosi in questa sede valutare solo la potenziale utilità per l’attività commerciale dell’operazione economica, elemento, che nel caso di specie, certamente ricorre, come correttamente si è rilevato nell’impugnata sentenza.
SENTENZA DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La Commissione Regionale riconosce la deducibilità del costo in base all’articolo 90 comma 8 della Legge 289/2002 confermando pertanto l’orientamento dell’amministrazione finanziaria di riconoscere come presunzione assoluta. Tale norma prevede la deducibilità del costo di sponsorizzazione fino a 200.000 Euro annui in favore di Associazioni e Società Sportive, ne avevamo parlato anche in questo articolo.
Cosa accade se l’importo annuo è superiore a 200.000 Euro?
Se il Legislatore si è curato di definire la presunzione assoluta, quindi la piena deducibilità del costo di sponsorizzazione fino ai 200.000 Euro annui in base all’art. 90 L. 289/2002, nulla era stato ancora detto per gli importi eccedenti.
A tal riguardo questa sentenza apporta un elemento di novità.
L’amministrazione Finanziaria ha affermato già nel 2010 con la risoluzione n. 57 l’applicazione dell’articolo 109 del TUIR tutte quelle volte che il limite dei 200.000 fosse superato. In tali casi di eccedenza dello Sponsor, si applicano le regole di competenza, certezza, inerenza e determinabilità ai sensi dell’articolo 108 e 109 del TUIR. Tali articoli indicano i requisiti formali e sostanziali relativi al rapporto contrattuale.
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