Terzo Settore: Indicazione per l’oggetto sociale dello statuto
Il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni in relazione all’oggetto sociale dello statuto degli Enti del terzo settore. Occorre inserire solo le attività effettivamente esercitate.
In occasione delle variazione dello statuto per rientrare nel Terzo Settore, alcune associazioni (ODV e APS) hanno fatto espressa richiesta al Ministero del Lavoro per conoscere l’effettiva correttezza della compilazione dell’oggetto sociale.
In particolare riguarda le attività rubricate nelle attività di interesse generale art. 5 comma 1) del DLgs 117/2017.
Non occorre indicare tutte le voci delle attività di interesse generale ma solo quelle idonee all’associazione.
La circola del Ministero del Lavoro indica alle Associazioni che non occorre elencare nell’oggetto sociale dello statuto tutte le attività di interesse generale dell’articolo 5 del 117/2017, ma solo quelle idonee a rappresentare l’associazione.
Infatti, inserire delle attività non praticate dall’Ente del Terzo Settore mette a rischio persino la trasparenza dell’Ente stesso e per una errata valutazione delle attività svolte. Tali attività, ad esempio, indica la circolare del Ministero:
- individuano i parametri per individuare i requisiti di ammissione dei soci;
- il punto di partenza per le Verifiche/Ispezioni delle Pubbliche Amministrazioni;
Aggiungere le attività è sempre possibile successivamente
Negli Statuti sarà sempre possibile aggiungere in un secondo momento tali attività di interesse generale individuando ora, in prima istanza, solo le attività strettamente correlate all’Ente del Terzo Settore.
SCARICA GLI SCHEMI DI BILANCIO PER ENTI DEL TERZO SETTORE>>
CONDIVIDI L'ARTICOLO: