Articolo 69 TUIR – Premi, vincite e indennità
Articolo 69 TUIR – Premi, vincite e indennità
1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Articolo 69 Tuir: Trattamento fiscale Compensi Indennità e Premi
Il trattamento fiscale delle indennità, compensi e premi è disciplinato dall’articolo 69 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) e precisamente al comma 2.
I redditi diversi non concorrono al calcolo dell’imponibile IRPEF in dichiarazione dei redditi di istruttori, atleti, collaboratori amministrativi di Associazioni sportive dilettantistiche.
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