Remissione in bonis del modello EAS
Non hai inviato l’EAS nei termini? L’agenzia delle entrate prevede l’istituto del ravvedimento operoso.
E’ molto frequente che l’Associazione al momento della sua costituzione oppure in base a quei motivi che ne rendono obbligatorio l’invio, dimenticano di comunicare all’agenzia delle entrate le proprie notizie con l’EAS.
L’EAS è importante ai fini del requisito soggettivo delle agevolazioni 398/1991
Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro) esclusa la compensazione prevista.
Come funziona la remissione in bonis del modello EAS?
Chi: Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2017 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall’art. 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012
Cosa: Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l’anno d’imposta 2017, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di EUR 250,00 tramite modello F24 con modalità telematiche. N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento
Codici Tributo:
- 8114 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS
Tipologie tributi:
- Comunicazioni
- Ravvedimento
Categorie contribuenti:
- Enti che non svolgono attività commerciali
Per conoscere in quali casi occorre comunicare l’EAS, vai a questo articolo dove elenchiamo le motivazioni che scatenano tale obbligo. A titolo esemplificativo la variazione della sede, eccetera. Per saperne di più aprite questo articolo.
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