Guida alla Riforma del Terzo Settore per Associazioni
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La Riforma del Terzo settore, nata con la Legge 106/2016, ha apportato novità rivoluzionarie nel Non Profit Italiano fino a questo momento diviso fra molteplici normative e regole fiscali.
Sicuramente possiamo affermare che la Riforma del Terzo Settore rivoluziona il Non Profit Italiano, sono tante infatti le norme settoriali semplificate (ODV, APS,..) in un unico regime.
In questa guida cercheremo di dare una spiegazione riguardante le definizioni e le regole introdotte dalla Riforma del Terzo Settore che hanno comportato un processo di riorganizzazione del non profit che non ha precedenti.
La Riforma del Terzo Settore è la prima riforma organica in Italia che riguarda il Non Profit
Definisce in primis il ruolo del Terzo Settore in senso che sintetizza in un unico Registro (RUNTS) tutte le organizzazioni “non commerciali” sino ad oggi parcellizzate in tante sigle. Infatti non esisteranno più i tanti registri come il Registro delle Organizzazioni di Volontariato, il Registro Associazioni di Promozione Sociale ed il Registro CONI (Seppure questo resterà ancora valido).
Tutti i vari registri infatti saranno sostituiti dal RUNTS, il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.
I numeri del Terzo Settore in Italia
Le statistiche dell’ISTAT offrono lo spunto al fine di comprendere le dimensioni di questo importante settore sociale ed economico per il nostro paese. In Italia ci sono circa 360.000 Enti Non Profit che esprimono il 3,4% del PIL con 900.000 lavoratori e 1,5 Milioni di volontari. Pertanto, se lo stato è in cerca di tutte quelle economie in grado di far crescere il paese, quella del Non Profit ne è certamente una importante. Sebbene poco organizzato, il Terzo Settore rappresenta già un’economia importante che esprime un valore monetario (entrate) per 64 Miliardi ogni anno.
Che cosa manca al Terzo Settore?
Chi conosce realtà di volontariato, sa bene quanti registri, forme e norme diverse tra associazione e associazione e fra territori diversi. Pensiamo ad esempio alle Associazioni di Promozione Sociale il quale registro talvolta è tenuto a livello provinciale altre regionale. Oppure pensiamo al riconoscimento della personalità giuridica, procedura diversa da Regione a Regione. Con la Riforma si intende anche unificare le procedure.
Come si può far crescere il Non Profit?
Affinché il Non Profit in Italia possa svilupparsi, occorrono una serie di condizioni che nella fase attuale rappresentano un vero limite. Nella nostra opinione vi sono 2 elementi a cui metter mano per garantire lo sviluppo del Terzo Settore.
1) Regole omogenee e certe
Se non vi sono regole omogenee, fra territori diversi e fra enti non profit della stessa categoria, non vi può essere un futuro certo e non vi potranno essere investimenti. Chi investirebbe in presenza di regole incerte??
2) Incentivi agli investimenti
Un esempio pratico: il credito d’imposta per la ristrutturazione edilizia per la prima casa, quella che concede il 50% come credito d’imposta sugli investimenti realizzati su un immobile, persegue questi obiettivi:
- Valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- Incentivare l’economia legata all’edilizia, un volano di sviluppo di tutte le economie;
- Far emergere il “lavoro nero”, quindi pagare le tasse.
Perché questo esempio? Perché se una legge come quella del credito d’imposta sulle ristrutturazioni ha tutti questi effetti sull’economia, una legge speciale sul Terzo Settore potrebbe sortire i medesimi effetti.
Le opportunità della Riforma del Terzo Settore
Scopriamo i 3 vantaggi principali vantaggi per aderire alla Riforma del Terzo Settore. In base a tutto l’articolato delle norme e dei decreti che abbiamo analizzato, riteniamo che vi siano alcuni elementi che crediamo rappresentino delle opportunità, ovvero:
- Registro Unico del Terzo Settore;
- Regime Tributario Unificato;
- Funding: Riforma del 5×1000, social bonus e titoli di solidarietà.
Non è il compito di questo articolo dare indicazioni precise in merito, avremo articoli nelle prossime settimane con cui approfondiremo tali aspetti, tuttavia diamo delle informazioni di base come se doveste spigarlo a vostra nonna.
Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (ETS)
Viene istituito il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, non più tanti registri diversi (Aps, Onlus, ecc.) ma uno solo. Tale organo è dipendente dal Ministero del lavoro ed avrà il compito di effettuare i controlli di legittimità e di merito, quindi per la prima iscrizione e per la permanenza degli ETS nei registri.
Tale Registro avrà il compito anche di supervisionare sull’operato degli ETS per verificare che non vi siano irregolarità ad esempio per utilizzi impropri dell’indicazione ETS, ecc..
Regime Tributario Unificato
Il nuovo Codice del Terzo Settore (CTS) sostituisce la miriade delle norme speciali che agevolano le non profit per categoria, come ad esempio la L. 383/2000, onlus, ecc., con una sola organica norma.
Il codice prevede in un apposito articolo i criteri per la configurazione della natura commerciale o istituzionale delle attività, escludendo dall’applicazione “commerciale” le attività di interesse generale e quando i corrispettivi non superano i costi effettivi.
Riforma del 5×1000
In attesa dell’emanazione dello specifico decreto attuativo che definirà tutti i dettagli, queste le notizie più rilevanti ed interessanti già rese note con i decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
- Le somme del contributo del 5 per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità e campagne di sensibilizzazione sul 5 per mille stesso;
- I beneficiari devono redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e inviarlo al ministero competente entro 30 giorni, accompagnato da una relazione illustrativa;
- Obbligo di pubblicare sul proprio sito, entro 30 giorni, gli importi e il rendiconto, dandone comunicazione all’amministrazione entro i successivi sette giorni;
- In caso di inadempimento dell’obbligo di trasparenza, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni, e in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato;
- Il decreto stabilirà il « minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti» e «le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti».
Social Bonus
Sicuramente interessante è la previsione del Social Bonus, il quale riconosce un credito d’imposta per le erogazioni concesse a Enti del Terzo Settore stabilito con l’art. 81 del codice del Terzo Settore.
Il Social Bonus consiste in un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti.
Due diversi credito di imposta per persone fisiche o giuridiche:
- 65 % delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche;
- 50 % se effettuate da enti o societa’;
Il credito d’imposta spettante e’ riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta e’ ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Titoli di Solidarietà
Gli articoli 77-78 del Codice del terzo settore, disciplina le condizioni che riguardano i Titoli di solidarietà. Per Titoli di solidarietà si intende:
- Obbligazioni e altri
- Titoli di debitp;
- Certificati di deposito;
- Social lending.
Con questo capitolo il codice intende creare i presupposti, attraverso agevolazioni, per consentire agli Enti di trovare equi capitali di debito per gli investimenti.
Le agevolazioni per i titoli di solidarietà:
- Non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB, salvo eccezioni e sempre che gli emittenti rispettino le prescrizioni riportate al comma 6 dell’articolo in esame;
- Sono soggetti alle esenzioni fiscali, previste per i medesimi redditi relativi a titoli e altre obbligazioni di cui all’articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601;
- Non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario;
- Non rilevano ai fini della determinazione dell’imposta di bollo prevista per le comunicazioni inerenti ai depositi di titoli.