Presunta distribuzione di utili nelle Associazioni. Quando contestarla?
Per i compensi erogati ad associati o a componenti del Consiglio Direttivo è necessario fare attenzione non solo al trattamento fiscale, ma anche alla misura degli stessi.
Al superamento di determinate soglie, infatti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe presumere che si tratti in realtà di una distribuzione di utili con conseguente rischio di perdita delle agevolazioni fiscali spettanti.
La distribuzione di Utili dell’Associazione diretta o indiretta è vietata, come previsto dall’art. 148 TUIR al comma 8. Tale articolo stabilisce la non commercialità di talune attività delle associazioni associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona qualora siano rispettate le norme dettate dall’art. 8, fra cui quella riguardante la distribuzione di utili, se non dettata da specifiche norme e leggi.
Tale distribuzione è diretta quando sono prelevati gli avanzi di gestione per essere distribuiti ai Soci, è invece indiretta quando si erogano compensi, rimborsi o indennità ai soci “camuffando” la reale natura di Utile.
Per questo motivo spesso taluno suggerisce di non chiudere il Bilancio in utile, prassi che tuttavia non risponde ad una rappresentazione vera, trasparente e corretta della situazione economico-finanziaria e gestionale dell’Associazione.
Tuttavia, in alcuni casi il controllo dell’Associazione da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza potrebbe contestare eventuali presunte distribuzioni di Utili attraverso alcune
Il Divieto di distribuzione degli Utili vale anche per le ONLUS
La Legge n. 460/1997 con l’articolo 10 ha dato disposizioni per le ONLUS, ribadendo lo stesso principio stabilito dall’art.108 del TUIR. In particolare l’art. 10 al comma d) stabilisce quanto segue:
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
Quando scatta la presunzione di distribuzione di Utili?
Il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ha comunque considerato in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche’ alle societa’ da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu’ favorevoli in ragione della loro qualita’. Sono fatti salvi, nel caso delle attivita’ svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa’ per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
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