Chi è il volontario con la riforma dello sport?
La figura del volontario nelle associazioni e società sportive dilettantistiche è disciplinata dall’articolo 29 della Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021).
Vediamo alcune regole in specie per quanto concerne i rimborsi da elargire al volontario:
Federazioni, Enti di Promozione, SSD e ASD possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Il ruolo del volontario con la Riforma dello sport
Con la riforma dello Sport è stata data particolare rilevanza alla figura del “volontario” per ASD, SSD, Federazioni ed Enti quasi a parificare il ruolo che la figura del volontario ha per gli Enti del Terzo Settore. Vediamo in pratica chi è la figura del volontario nella Riforma dello sport.
Ci viene d’aiuto per comprendere la figura del volontario nello sport l’articolo 29 del D.Lgs. 36/2021 che dice:
- Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
- Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l’articolo 36, comma 7.
Quando le suddette indennità di trasferta e rimborso spese superano il limite reddituale di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, per l’intero importo. - Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.
- Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Il volontario in pillole
- I volontari sono “amatori”: queste figure mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;
- Assenza di remunerazione: le prestazioni sportive amatoriali non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- Incompatibilità del volontario con il lavoratore sportivo:Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- Assicurazione obbligatoria: Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.
Come creare il rimborso spese al volontario? Vediamo le diverse forme:
Il volontario, come detto in precedenza, non può in nessun caso percepire un compenso per l’attività svolta, in tali circostanza saremo pertanto in presenza di un lavoratore sportivo e non, appunto, un volontario “amatore”. Ma ci sono però due modalità di rimborso spese:
Il rimborso analitico: è la lista dei costi sostenuti dal volontario per conto dell’associazione per lo svolgimento del suo ruolo (rimborso chilometrico, pasti, ecc.). In tale circostanza occorrerà pertanto che il volontario rilasci una “notula” che contiene in maniera analitica la lista delle spese ed i relativi giustificativi di spesa (ad esempio scontrini).
Il rimborso forfettario: un volontario sportivo, come disciplinato dall’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, può ricevere un un rimborso forfettario fino a 150€ autocertificando di aver sostenuto spese per l’attività svolta nell’associazione.
Pertanto il volontario dovrà produrre autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, purché:
- Non superino l’importo di 150 euro mensili;
- L’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.