Il Co.Co.Co. Sportivo. Come funziona nel periodo di transizione?
La figura del COCOCO sportivo con l’ingresso della riforma dello Sport.
Vediamo cosa cambia con l’ingresso di questa riforma epocale.
INPS, IRPEF e INAIL, queste sono le tre imposte (perlopiù) che incideranno sul lavoro sportivo con l’ingresso della Riforma dello Sport. Vediamo in questo articolo cosa accade nel regime transitorio specie con le fasce di reddito sportive fino a 5.000, da 5 a 15.000 e oltre la soglia dei 15.000.
Con l’ingresso della riforma dello Sport, art. 36 del d.lgs. 36/2021, i compensi sportivo-dilettantistici non concorrono a formare base imponibile ai fini del reddito (IRPEF) fino ai 15.000€ annui. Eliminate anche le collaborazioni coordinate e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (Non saranno, queste, lavoro sportivo).
Nel periodo transitorio (luglio-dicembre 2023) vediamo come comportarci.
Cosa accade nel periodo transitorio? Alcune precisazioni dal milleproroghe di febbraio 2023.
L’articolo 16 del Decreto Milleproroghe, il decreto di conversione della Legge di bilancio 2022, ha modificato l’art. 51 della Riforma dello Sport (d.lgs. 36/2021), precisando come trattare i compensi sportivi nel periodo transitorio (2023):
“per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo di imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’art. 67 c.1 lett. m) del TUIR (d.p.r. 917/1986), nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art.36 c.6 del d.lgs.36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali (IRPEF) per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di € 15.000,00.”.
Sebbene il valore complessivo dei compensi sportivi si riferiscono a tutto il 2023 (15.000€) gli importi vanno trattati distintamente in base all’ingresso della nuova normativa, ovvero:
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- Per il primo semestre ( fino al 30/6) è soggetto alla imposizione normativa (Articolo 67 TUIR e Articolo 69 TUIR) la cui franchigia fiscale è pari a € 10.000,00 (No Tax Area);
- Per il secondo semestre (dal 1/7/2023 al 31/12/2023) si applicano le disposizioni fiscali dell’art. 36 del d.lgs. 36/2021.
Pertanto fino al 30/6/2023 la NO-TAX Area IRPEF resta 10.000€ mentre dal 1 luglio fino a fine anno vale il nuovo limite dei 15.000€
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Cosa succede complessivamente nel 2023 ai collaboratori sportivi? Alcuni esempi.
Caso 1) compensi sportivi di 12.000€ complessivi nel 2023, di cui:
- lo sportivo ha percepito 6.000€ entro il 30 giugno 2023
- lo sportivo ha percepito ulteriori 6.000 dal 1 luglio al 31 dicembre 2023
La tassazione:
I primi 6.000 non saranno tassati IRPEF ne INPS ne INAIL ma saranno considerati compensi sportivi art. 67 TUIR. Sugli ulteriori 6.000€ invece, quelli percepiti dal 1/7 al 31/12, saranno dovuti i contributi INPS e Inail compatibilmente con l’ingresso della riforma dello sport dal 1 luglio.
- INPS imponibile sui 1.000€ eccedenti la franchigia dei 5.000€;
- No IRPEF per i compensi percepiti nella seconda fase (dal 1 luglio 2023).
Caso 2) compensi sportivi di 14.000€ complessivi nel 2023, di cui:
- lo sportivo ha percepito 11.000€ entro il 30 giugno 2023
- lo sportivo ha percipito ulteriori 3.000 dal 1 luglio al 31 dicembre 2023
La tassazione:
- fino a 10.000€ al 30/6 saranno considerati compensi sportivi art. 67 lettera m) tuir; no Inail, no Inps e no Irpef;
- la somma eccedente (11.000-10.000) ovvero per 1.000 euro, sarà sottoposta a imposizione fiscale (IRPEF): viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23%, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali, ai sensi dell’art. 25, comma 1, legge n. 133/1999.
- Le somme percepite dal 1 luglio invece seguiranno le nuove norme della Riforma dello sport: sugli ulteriori 3.000€, concessi dal 1 luglio ’23, NON saranno dovuti i contributi INPS e Inail per effetto dell’entrata in vigore del correttivo della Riforma dello Sport.
Come trattare le collaborazioni amministrativo-gestionali?
Altro argomento molto dibattuto in questi giorni riguarda la gestione delle collaborazioni amministrativo-gestionali, ovvero di quelle figure che all’interno del sodalizio sportivo si occupano delle attività di segreteria e di amministrazione in genere. Per queste figure il legislatore ha esplicitamente definito l’incompatibilità con il lavoratore sportivo. Abbiamo scritto sulla figura del collaboratore amministrativo-gestionale un apposito articolo che puoi consultare qui.
Il Legislatore disciplina dal punto di vista tributario, previdenziale e assicurativo le collaborazioni amministrative gestionali, attribuendo tutele analoghe al lavoratore sportivo ad esclusione dell’assoggettamento previdenziale alle aliquote previste dalla gestione separata.
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