Come pagare i compensi dei lavoratori sportivi? Interpello dell’Agenzia Entrate.
Tramite Interpello una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) aveva chiesto delucidazioni all’Agenzia delle entrate in merito al pagamento di compensi sportivi per il 2023. L’Agenzia ha pubblicato la risposta chiarendo molti dubbi sinora non chiari.
Il quesito della Società Sportiva “l’atleta ha percepito oltre 20.000€ entro giugno e ulteriori 15.000 fino a fine anno”
In particolare, l’Istante espone il caso di un atleta a cui ha corrisposto compensi per il periodo gennaio/giugno 2023 pari ad euro 20.400 e compensi per il periodo luglio/dicembre 2023 pari ad euro 15.400 e chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione della richiamata disciplina transitoria di cui all’articolo 51, comma 1bis del decreto legislativo n. 36 del 2021.
La soluzione interpretativa del contribuente
L’Istante, «considerato il fatto che la norma transitoria di cui all’articolo 51, comma 1bis, del decreto legislativo n. 36 del 2021 dispone in merito ai compensi globalmente percepiti nel corso dell’anno 2023», ritiene che «il limite di esenzione di euro 15.000 deve essere valido anche per i compensi erogati nel periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023 assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir».
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 474/2023 chiarisce in merito alla richiesta della SSD
Il Limite massimo della no tax area IRPEF è sempre 15.000€ nel 2023:
La risposta all’interpello conferma che coloro che hanno percepito compensi sportivi di cui all’ art. 67, comma 1, lettera m), TUIR (validi fini al 30 giugno 2023) nonché compensi assoggettati a imposta ai sensi dell’ art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di 15.000 euro.
Fino al 30 giugno 2023 Irpef SI se superi 10.000€
A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo sono esclusi da imposizione fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
Pertanto, i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione delle norme transitorie richiamate, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaiogiugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’
art. 69 TUIR.
La risposta dell’agenzia delle entrate n. 474/2023 la trovate qui
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