Codice Terzo Settore – Art. 13
Codice Terzo Settore Articolo 13 – Scritture contabili e bilancio
1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435 -bis o 2435 -ter del codice civile.
6. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
Leggi il nostro articolo dedicato alla Riforma del Terzo Settore
Tutti gli articoli della Riforma del Terzo Settore, Legge 106/2016
- Art. 1. Finalità e oggetto
- Art. 2. Princìpi e criteri direttivi generali
- Art. 3. Revisione del titolo II del libro primo del codice civile
- Art. 4. Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore
- Art. 5. Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
- Art. 6. Impresa sociale
- Art. 7. Vigilanza, monitoraggio e controllo
- Art. 8. Servizio civile universale
- Art. 9. Misure fiscali e di sostegno economico
- Art. 10. Fondazione Italia sociale
- Art. 11. Disposizioni finanziarie e finali
- Art. 12. Relazione alle Camere
- Art. 13. Scritture contabili e bilancio
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