Art. 2 – L. 106/2016, Riforma del Terzo Settore
Con la Legge 106 del 18/6/2016, Camera e Senato hanno approvato la Legge Delega che prende il nome di Riforma del Terzo Settore.
Dopo anni di attesa la Riforma del Terzo Settore diventa realtà nel 2016 con una Legge che apre nuovi scenari per il NoProfit Italiano. Scopriamo insieme che cosa si intende con la Riforma del Terzo Settore.
Dopo circa un anno dalla emanazione della Legge 106/2016 che apporta sostanziali novità in tema di Terzo Settore, nell’estate 2017 sono stati approvati i Decreti per l’avvio operativo di tutta la Riforma. Partiamo dalla base, ovvero dal contenuto della Legge 106/2016 ed a capire dalle definizioni cosa si intende.
Art. 2. Princìpi e criteri direttivi generali
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni
sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di
attuazione dei princìpi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli
2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
b) riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le fi nalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l’autonomia statutaria degli enti, al fi ne di consentire il pieno conseguimento delle loro fi nalità e la tutela degli interessi coinvolti;
d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.
Tutti gli articoli della Riforma del Terzo Settore, Legge 106/2016
- Art. 1. Finalità e oggetto
- Art. 2. Princìpi e criteri direttivi generali
- Art. 3. Revisione del titolo II del libro primo del codice civile
- Art. 4. Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore
- Art. 5. Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
- Art. 6. Impresa sociale
- Art. 7. Vigilanza, monitoraggio e controllo
- Art. 8. Servizio civile universale
- Art. 9. Misure fiscali e di sostegno economico
- Art. 10. Fondazione Italia sociale
- Art. 11. Disposizioni finanziarie e finali
- Art. 12. Relazione alle Camere
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