Art. 6 – L. 106/2016, Riforma del Terzo Settore
Con la Legge 106 del 18/6/2016, Camera e Senato hanno approvato la Legge Delega che prende il nome di Riforma del Terzo Settore.
Dopo anni di attesa la Riforma del Terzo Settore diventa realtà nel 2016 con una Legge che apre nuovi scenari per il NoProfit Italiano. Scopriamo insieme che cosa si intende con la Riforma del Terzo Settore.
Art. 6. Impresa sociale
- Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) qualificazione dell’impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d) , adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;
- b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l’attività d’impresa di cui alla lettera a) , nell’ambito delle attività di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) ;
- c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
- d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;
- e) previsione per l’organizzazione che esercita l’impresa sociale dell’obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;
- f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
- g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefìci finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;
- h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;
- i) coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività d’impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- l) previsione della nomina, in base a princìpi di terzietà, fin dall’atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto da parte dell’impresa sociale, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
Tutti gli articoli della Riforma del Terzo Settore, Legge 106/2016
- Art. 1. Finalità e oggetto
- Art. 2. Princìpi e criteri direttivi generali
- Art. 3. Revisione del titolo II del libro primo del codice civile
- Art. 4. Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore
- Art. 5. Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
- Art. 6. Impresa sociale
- Art. 7. Vigilanza, monitoraggio e controllo
- Art. 8. Servizio civile universale
- Art. 9. Misure fiscali e di sostegno economico
- Art. 10. Fondazione Italia sociale
- Art. 11. Disposizioni finanziarie e finali
- Art. 12. Relazione alle Camere
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