Assemblee online gli enti del terzo settore dovranno avere la previsione a statuto
Assemblee online, si fino al 31 luglio. Successivamente gli Enti del terzo settore potranno usare tale modalità solo se prevista da statuto.
Qualora tale modalità non sarà prevista sarà le assemblee potranno risultare invalide.
Una nota della Commissione Terzo settore del Notariato di Milano, la numero 12 e 13, ha dato delle indicazioni relazione alle riunioni dell’assemblea delle associazioni.
In particolare, detta nota, ha definito il perimetro all’interno del quale dette assemblee possono essere svolte nella modalità di videoconferenza. Mentre per tutte le associazioni ad oggi tale modalità di riunione può essere fatta in video conferenza fino al 31 luglio 2022, al termine di tale periodo emergenziale, le riunioni assembleari delle associazioni sono comunque valide in video conferenza tranne che per gli enti del terzo settore.
In tale circostanza, gli enti del terzo settore dovranno infatti prevedere tale modalità di riunione nell’atto costitutivo oppure nello statuto della associazione. Pertanto, l’utilizzo del sistema di video conferenza per le riunioni dell’assemblea dei soci dell’ente il terzo settore, risulterà invalida qualora non sia stata prevista tale modalità all’interno del statuto sociale dell’associazione.
Per gli enti del terzo settore, tuttavia, potrà risultare ancora valida la riunione del consiglio direttivo con la modalità di videoconferenza anche per gli enti del terzo settore.
Perché tale differenza solo per gli Enti del terzo settore?
Tale differenza nasce da una interpretazione della Commisione terzo settore del Notariato di Milano per cui gli articoli del codice civile, in particolare l’articolo 20 e 21 del C.C., disciplinano il funzionamento dell’assemblea della associazione senza specifica previsione circa la modalità di tenuta delle stesse. Per cui l’assemblea “online” sarebbe comunque valida, tuttavia per quanto invece concerne gli enti del terzo settore è il codice del terzo settore all’articolo 24 comma 4) del decreto legislativo 117/2017 a sancire espressamente che l’atto costitutivo e lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Pertanto questo articolo definisce un perimetro che restringe il campo di operatività dell’ente del terzo settore che dovrà pertanto organizzarsi al proprio interno non dando per scontato che tale previsione di assemblea online possa essere utilizzato in maniera indiscriminata.
Estratto dell’articolo 24 del Codice del terzo settore (COMMA 4)
“4. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purche’ sia possibile verificare l’identita’ dell’associato che partecipa e vota.”
CONDIVIDI L'ARTICOLO: