Terzo Settore: 3 elementi che cambiano la professione del Commercialista
Come cambia il lavoro del Commercialista con la Riforma del Terzo Settore? 3 elementi che modificano la professione.
Con l’ingresso della Riforma del Terzo Settore gli Enti Non Profit avranno un grande impatto nella propria operatività. Con la Riforma a cambiare sarà tuttavia anche il lavoro dei professionisti che dovranno, gioco forza, seguire propri clienti in tale processo di cambiamento.
In questo articolo analizziamo 3 principali elementi che cambieranno il lavoro del Commercialista alle prese con la Riforma del Terzo Settore.
Dai vari aspetti che riguardando il Terzo Settore almeno 3 a nostro avviso sono gli elementi che avranno un grande impatto sull’operatività dei PROFESSIONISTI (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Tributaristi e Legali) alle prese con il Terzo Settore:
- La modifica degli Statuti;
- Ingresso nel RUNTS e deposito della documentazione necessaria;
- Obbligo di redigere Bilancio o rendiconto dell’Associazione e comunicarlo al RUNTS.
Chi riguarda la Riforma del Terzo Settore?
La Riforma del Terzo Settore è una riforma epocale per il Non profit Italiano (Associazioni, Fondazioni, Cooperative e Imprese Sociali) che si rende necessaria per compattare le tante normative settoriali quali ad esempio:
• (SMS) Società di Mutuo Soccorso Legge 3818 del 1986
• (APS) Ass. di Promozione Sociale Legge 383 del 2000
• (ODV) Organizzazioni di volontariato Legge 266 del 1991
• (ASD) Associazioni Sportive Dilettantistiche Legge 398/1991
La Riforma del Terzo Settore è un processo graduale che ha sta prendendo forma passo dopo passo con una progressiva
entrata in funzione di alcune agevolazioni, obblighi ed adempimenti che potremmo sintetizzare in questa timeline del terzo settore che vi proponiamo nell’immagine.
3 Principali elementi coinvolgono obbligatoriamente i professionisti nella riforma del Terzo Settore
1° elemento: la variazione degli Statuti entro il 31 marzo 2021 e successiva iscrizione al RUNTS
Al fine di rientrare nel RUNTS, le organizzazioni del Terzo Settore (ETS) dovranno rispettare determinate condizioni, la prima delle quali avere uno statuto conforme alle regole imposte dal Codice del Terzo Settore. Di come variare lo statuto in conformità alle regole ne abbiamo parlato in questo articolo del blog.
La modifica dello Statuto deve essere presa dall’Assemblea dei soci dell’associazione in seduta straordinaria, tuttavia sono previste maggioranze semplificate per le modifiche da compiere entro il 31 marzo 2021 per le seguenti tipologie di associazioni:
- Associazioni di promozione sociale (APS);
- Associazioni di Volontariato (ODV).
La modifica dello Statuto rappresenta il presupposto oggettivo per l’ingresso nel Registro Unico (RUNTS) di fondamentale importanza al fine di:
- – Ottenere la qualifica di E.T.S.;
- – Ottenere il requisito soggettivo alle agevolazioni fiscali a queste riservate.
Le associazioni al fine di compiere tale scelta dovranno doverosamente essere accompagnate dai propri professionisti e/o dalle reti associative di appartenenza.
2° Elemento: iscrizione al RUNTS e/o trasmigrazione automatica
La creazione del Registro Unico degli Enti del terzo settore (RUNTS) attesa per la seconda metà di aprile ’21, è la novità più attesa di questo inizio di anno per gli ETS i quali dovranno approcciarsi in diverso modo al registro, in particolare:
- APS e ODV verranno migrate in automatico al registro;
- le altre ETS dovranno invece fare istanza di iscrizione.
Il Decreto Ministeriale che istituisce il Registro è il 106/2020 che ne definisce le regole di funzionamento.
A) Allegati previsti per l’Iscrizione al RUNTS
Al fine dell’iscrizione al Registro Unico saranno utili i seguenti documenti:
- Atto costitutivo
- Statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate
- Gli ultimi 2 bilanci consuntivi approvati con le copie dei verbali assembleari di approvazione (per enti già esistenti)
- Eventuale attestazione di adesione ad una rete associativa
Deposito obbligatorio di documenti al RUNTS
Gli adempimenti di un ETS non terminano con l’iscrizione al Registro Unico, tuttavia vi sarà nel corso della vita dell’Ente la necessità di depositare documenti e provvedere a fare delle comunicazioni.
Ogni ETS è tenuto, sempre in via telematica, a depositare:
- Modifiche atto costitutivo e statuto
- Bilancio, rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale
- Deliberazioni di trasformazione, fusione, ecc…
- Comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente
- Atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di Legge, comprese le variazioni delle attività svolte, soggetti titolari di cariche sociali, nomina e cessazione organi di controllo
- Eventuale dichiarazione accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille (art. 20)
I documenti depositati al RUNTS avranno efficacia verso i terzi e verso, soprattutto, le amministrazioni finanziarie in caso di ispezioni da parte degli organi comptenti. Avere un approccio di ASSOLUTA ATTENZIONE E’ DI FONDAMENTALE IMPORTANZA!!!
3° Il Bilancio/Rendiconto diventa obbligatorio
Sebbene sino ad ora la redazione del Bilancio dell’associazione, seppure raccomandata, non era obbligatoria, con il passaggio al Terzo Settore, la redazione del bilancio o rendiconto diventa un ulteriore adempimento obbligatorio.
Inoltre, il bilancio/rendiconto dovrà essere trasmesso al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) prendendo così efficacia probatoria, quindi opponibile ai terzi anche nel futuro essendo stato reso pubblico.
Tale deposito del bilancio andrà fatto entro il 30 giugno di ogni anno.
Bilancio e Rendiconto obbligatorio
L’associazione dovrà d’ora in poi, con l’ingresso nella riforma del terzo settore, pubblicare i propri documenti di bilancio sul Registro Unico del Terzo Settore. In particolare questo dovrà avvenire in base alle dimensioni dell’associazione, ovvero quando le entrate:
– <= 220.000 euro devono redigere un rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il Registro unico del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet;
– >=220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio. composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione;
– > 1.000.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione), il bilancio sociale (seguendo le linee guida ministeriali)
Quali effetti per l’Associazione?
- Maggiore responsabilità per i documenti da presentare al RUNTS;
- Occorrono competenze al fine di comprendere la destinazione dei costi/ricavi nel rendiconto;
- Tenere sottocontrollo il Test di commercialità;
- Possibilità di essere cancellati dal RUNTS con perdita delle agevolazioni fiscali.
Quali effetti per il Commercialista?
Ravvediamo un cambiamento nel lavoro del Commercialista alle prese con il Terzo settore, fra opportunità e minacce. Di seguito alcuni elementi di sicura opportunità:
- Consulenza al non profit per modifica dello statuto, quindi per l’iscrizione al RUNTS;
- Consulenza su contabilità e bilancio per evitare errori prima del deposito degli stessi documenti al RUNTS, annualmente entro il 30 giugno.
- Consulenza per l’implementazione delle nuove regole riguardanti le agevolazioni fiscali degli ETS, quindi controllo degli stessi.
- Verifica che i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta per la verifica delle attività “non commerciali”.
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