La figura del volontario nel Terzo Settore
Con la Riforma del Terzo Settore viene data centralità alla figura del volontario. Questa figura avrà rilevante importanza specie per gli ETS sottoforma di APS e ODV come previsto dal Titolo III del Codice del Terzo Settore.
Chi è il volontario nel terzo settore?
Come definito al Comma 2 dell’articolo 17 del Codice del Terzo Settore (CTS), il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Possono essere remunerati i volontari?
Come definito al comma 3 dell’articolo 17 del (CTS) l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono pertanto erogabili rimborsi analitici che contengano le spese effettivamente sostenute dal volontario, i cosiddetti rimborsi a pié di lista.
Come creare il rimborso spese per il volontario
Non potremmo erogare un “rimborso forfettario”, ovvero una cifra una tantum ma dovrà per forza di cose essere supportato da documentazione puntuale incluso in un modulo riepilogativo. Pertanto occorrerà predisporre un rimborso analitico.
Il comma 3 dello stesso art. 17 del (CTS) prevede eventualmente la possibilità di rimborsare al volontario una quota forfettaria purché sia “autocertificata” e rispettando i seguenti limiti:
“purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”
In questo caso pertanto è il volontario che autocertifica di aver sostenuto determinate spese purché:
- Minori di 10 euro al giorno;
- Minori di 150 euro in un mese.
Badare bene che l’autocertificazione non libera il volontario dal dover rendicontare o tenere i documenti di spesa, soprattutto per evitare spiacevoli sorprese nel momento di una verifica fiscale (GDF, Agenzia Entrate, ecc.).
I volontari devono essere obbligatoriamente soci?
No. La Riforma del Terzo Settore, come detto, pone estrema importanza nella figura del Volontario quale ruolo indipendente che può esercitare la propria opera sociale “anche” in favore del Terzo Settore. Tale precisazione è una vera innovazione per il non profit Italiano poiché tende ad individuare delle figure, quale quella dei Volontari, che potranno svolgere la loro opera non solo nelle organizzazioni del Terzo Settore ma anche indipendentemente da questi.
Pertanto il Volontario può essere socio, ovvero perseguire e impersonare i valori e le finalità dell’Ente, oppure prestare la propria opera volontaria e personale a prescindere dall’acquisizione dello status di “socio” con tutti i diritti e doveri correlati (es. diritti di voto, ecc.).
Il volontario “non occasionale”
Il Volontario, come sancito dall’articolo 17 comma 1) del CTS, svolge la propria opera in modo non occasionale (quindi continuativo) e per tali ragioni dovrà essere qualificato come volontario ed inserito in un apposito Registro (il Registro dei volontari).
Tuttavia vi sono anche dei Volontari cosiddetti “occasionali” quegli associati che coadiuvano gli organi sociali occasionalmente.
Incompatibilità tra volontariato e lavoro
Il Codice del Terzo Settore sancisce in modo chiaro che l’attività del volontario deve essere gratuita e non retribuita. Possono esservi circostanze dove può essere previsto un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate come già indicato in precedenza, tuttavia il Volontario non potrà mai essere anche il lavoratore dell’Ente del Terzo Settore.
Il volontario è una figura obbligatoria in APS e ODV
Per gli Enti del Terzo Settore nelle fattispecie di APS e ODV (Promozione sociale e Volontariato rispettivamente) il Codice del Terzo Settore dispone l’obbligo di volgere le attività di interesse generale (Articolo 5 del Codice del Terzo Settore) avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Pertanto il lavoro retribuito all’interno di APS e ODV è consentito, tuttavia l’apporto dei volontari dev’essere prevalente. La prevalenza del lavoro volontario su quello retribuito può essere misurato dal numero dei volontari coinvolti in relazione ai lavoratori:
- nelle Odv il numero di lavoratori non può superare il 50% del numero di volontari
- nelle Aps in alternativa al criterio precedente i lavoratori retribuiti non possono essere superiori al 5% del numero dei soci.
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