OdV, Aps e Onlus: cosa fare nel periodo transitorio?
Periodo transitorio per gli Enti del Terzo Settore, in tanti si sono chiesti cosa fare. L’agenzia delle Entrate dà indicazione per Organizzazioni di volontariato (ODV) Associazione di Promozione sociale (APS) e Onlus.
In data 25 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una circolare che trovate in fondo all’articolo la risoluzione 89/E in cui fornisce un chiarimento sul Nuovo codice del Terzo Settore e gli aspetti fiscali che regolano il periodo transitorio.
Infatti, prima dell’ingresso ufficiale del registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sinora non è stato molto chiaro agli addetti ai lavori quale fosse l’impatto a livello fiscale. Vediamo cosa indica la risoluzione dell’agenzia delle entrate appena diramata.
Periodo Transitorio: L’agenzia si espone per Odv, Aps e Onlus.
L’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in relazione alle conseguenze fiscali nel caso di mancato adeguamento degli statuti. Il termine del 3 agosto 2019 per adeguare gli statuti agli standard previsti dalla Riforma del Terzo settore che ora sono stati derogati sino al 30 giugno 2020.
Cosa accade in caso di mancato adeguamento degli statuti?
L’Agenzia si espone in relazione alle conseguenze derivanti dal mancato adeguamento degli statuti nei termini normativamente previsti da parte delle Associazioni di promozione sociale (Aps) e delle Organizzazioni di volontariato (Odv), l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
- un ente iscritto in un registro previsto dalla L. n. 266/1991 (Odv – Organizzazione di volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla L. n. 383/2000 (Aps – Associazioni di Promozione Sociale) possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al 30 giugno 2019, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro la predetta data alle disposizioni inderogabili del Codice;
- un ente iscritto all’Anagrafe delle Onlus, possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal D.Lgs. n. 460/1997, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al 30 giugno 2019, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro la predetta data alle disposizioni inderogabili del Codice.
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