Le organizzazioni di volontariato nel Terzo settore

Organizzazioni di volontariato (ODV) – Regole e adempimenti con il Terzo Settore

22 Settembre 2021

Le organizzazioni di volontariato (ODV) con la Riforma del Terzo Settore. Regole per gestire una ODV e principali agevolazioni.

La Riforma del Terzo Settore ha definito alcune categorie particolari all’interno degli Enti del terzo settore, con regimi agevolati “particolari” nel caso di Organizzazioni di Volontariato e associazioni di promozione sociale.

Ci soffermiamo in questo articolo nell’approfondimento delle ODV acronimo che sentirete spesso per indicare, appunto, le organizzazioni di volontariato. Questa categoria disciplinata dagli articoli 32-34 del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017.

Chi sono le Organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato sono Enti del Terzo Settore contraddistinte dalla presenza fondamentale e centrale della figura del volontario. In particolare le ODV sono contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:

  • Svolgere attività di interesse generale in favore di terzi;
  • Si avvalgono in modo prevalente del lavoro volontario dei propri associati;
  • Sono state introdotte nell’ordinamento italiano dalla Legge 266/1991 e in seguito parificate alle Onlus.
  • Sono Enti caratterizzati da assenza di fini di lucro e lo svolgimento in via principale o esclusiva di un’attività d’interesse generale.
  • Le ODV assumono la forma giuridica dell’Associazione (riconosciuta o non riconosciuta);
  • Devono essere composte da non meno di 7 persone fisiche o 3 Organizzazioni di Volontariato.
  • Altri ETS possono essere soci delle OdV ma non devono superare il 50% delle Organizzazioni di Volontariato socie.
  • Può avvalersi del lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero totale dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari.

L’elenco delle norme sul lavoro sono previste alla seguente pagina del Ministero del Lavoro

Il Diritto di Voto nelle Associazioni di Volontariato

Nelle OdV il diritto al voto nelle decisioni assembleari è molto “sofisticata” e non viene ritrovata in altre fattispecie associative. In particolare hanno diritto di voto in Assemblea:

    • tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
    • ogni socio ha diritto ad un voto.

Tuttavia l’atto costitutivo o lo statuto potrebbero disporre diversamente, pertanto occorre sempre controllare nel proprio statuto le regole che sono state inserite.

Esercizio della DELEGA in assemblea delle OdV: Il socio può esercitare il potere di delega facendosi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Tuttavia ciascun associato può rappresentare un massimo di 3 associati. Tale regola vale nelle associazioni con un numero di associati minore di 500 e di 5 associati in quelle con un numero di associati maggiore di 500.

Come già derogato in caso dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’associazione può prevedere l’intervento in assemblea dei soci con strumenti telematici (esempio Zoom, Teams, Google Meet, altro) e/o consentire il voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia accertata l’identità del socio.

Competenze dell’assemblea dei Soci dell’associazione di volontariato

L’assemblea dei soci è generalmente convocata dal Consiglio Direttivo dell’Ente almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio. Tuttavia può sempre essere convocata dalla maggioranza dei soci quando ne occorra il caso.

L’assemblea delle organizzazioni di volontariato non differiscono dalle altre fattispecie previste dalla norma, pertanto hanno il compito di intervenire e deliberare in merito alle seguenti questioni tipiche:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per la convocazione dell’assemblea dei soci seguite l’iter che abbiamo descritto in questo articolo dove trovate anche un fac simile per la convocazione dell’assemblea.

 

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