Il saldo di cassa iniziale nel rendiconto per cassa per ETS
Risposta del Ministero del lavoro a proposito di un quesito posto da un ente del terzo settore sul saldo di cassa all’interno del rendiconto.
Un ente del terzo settore ha chiesto indicazione al ministero del lavoro circa la predisposizione del rendiconto per cassa. L’ETS ha chiesto come inserire il saldo di cassa all’interno del rendiconto reso oblligatorio, lo ricordiamo, dal bilancio 2021 e che dev’essere depositato obbligatoriamente al RUNTS.
La richiesta di chiarimento dell’Ente del terzo settore al Ministero del Lavoro.
Per gli ETS, che nell’esercizio precedente hanno avuto ricavi e/o proventi inferiori ai 220.00€, il Legislatore ha previsto una contabilità semplificata (per cassa) e uno schema di bilancio, anch’esso semplificato, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 in aprile 2020. Tale schema di bilancio per gli enti “minori” è denominato Rendiconto per Cassa (MOD. D degli schemi pubblicati in G.U.) che trovate in calce a questo articolo. Ne abbiamo parlato diffusamente a questo articolo del Blog di Asso360
Di seguito il testo della richiesta al Ministero dall’ente del terzo settore:
“Con riferimento al citato modello D – Rendiconto per cassa, si chiedono indicazioni sulla corretta modalità di inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione “Cassa e banca”.
In proposito, come noto, il saldo iniziale delle consistenze liquide dell’esercizio ( t ) coincide con il saldo finale dell’esercizio ( t-1), calcolato alla chiusura dell’annualità precedente: il valore di quest’ultimo, inserito nella sezione “Cassa e banca” alla colonna (t-1) rappresenta pertanto, allo stesso tempo, il saldo iniziale di liquidità dell’esercizio corrente (t). Nel corso della gestione dell’anno di riferimento, potrebbe generarsi nuova liquidità o, al contrario, assorbirsi quella esistente.
Alla fine dell’esercizio corrente, quindi, nella colonna (t), verrà inserito il saldo finale delle disponibilità liquide, pari al valore precedentemente inserito nella colonna (t – 1) +/- le risultanze dell’esercizio in corso. “
Il Saldo di cassa, come inserirlo nel rendiconto
La nota del Ministero del Lavoro ha chiarito la modalità di contabilizzazione e inserimento nel rendiconto per cassa dei saldi della cassa o delle banche. In realtà tale contabilizzazione è abbastanza ovvia tuttavia c’è stato il bisogno di un chiarimento che sicuramente in qualche modo ci viene in aiuto.
In particolare, dice la nota del Ministero, nell’esempio proposto dal rendiconto PDF che trovate in fondo all’articolo, (t – 1) = esercizio 2021; (t) = esercizio 2022.
Al 31 dicembre 2021 (t-1), le disponibilità liquide sono pari a 30: tale importo corrisponde alle disponibilità liquide equivalenti al termine del precedente esercizio (2021) e, allo stesso tempo, rappresenta le disponibilità di inizio esercizio corrente (2022).
Per effetto della gestione corrente (2022), potrebbero essere generata nuova liquidità o potrebbe essere assorbita quella esistente.
Al 31 dicembre 2022 (t), le disponibilità liquide sono pari a 70, perché nel corso dell’esercizio è stato generato +40.
Quindi, al termine dell’esercizio (t), le disponibilità liquide saranno pari al valore precedentemente inserito nella colonna (t – 1) +/- le risultanze dell’esercizio in corso.
Di seguito trovate la nota del Ministero del Lavoro con l’esempio in discussione sul rendiconto per cassa dell’ente del terzo settore:
Nota-10358-del-14072022-Mod-D-Rendiconto-per-Cassa-Quesito-Riscontro
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